giovedì 30 gennaio 2020

Il personale turnista non deve obbligatoriamente lavorare nelle festività infrasettimanali

Ormai da mesi proviamo a dare una risposta al personale turnista che, in una ingiusta interpretazione dell’ARAN e per effetto di alcune sentenze della cassazione si trova a lavorare più giornate rispetto ai colleghi che non lavorano in turno.

La vicenda è ormai nota: con parere RAL 1077 l’ARAN ha affermato che “se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale, nel senso che tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo” con la conseguenza che il pagamento della sola indennità di turno comporta per i lavoratori turnisti una media di 10 giornate in più di lavoro durante l’anno.

La Cassazione civile, sezione Lavoro, da ultimo con Sentenza n. 21412 del 14/08/2019 ha inoltre affermato che “il tenore testuale dell’art. 22, comma 5, rende palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”.

Stante questa interpretazione il dipendente che presta la propria attività durante la festività infrasettimanale ha compensato interamente il proprio disagio derivante dal lavoro durante questa giornata dall’erogazione dell’indennità di turno: interamente comprendendo quindi anche la maggior prestazione rispetto ai colleghi non in turno.

Durante le trattative per il rinnovo dell’ultimo contratto nazionale su questo punto le posizioni sono rimaste distanti e la controparte ha posto un veto alla modifica della normazione sul turno: noi abbiamo chiesto di sancire il principio che i lavoratori a parità di retribuzione devono lavorare lo stesso numero di giorni ma è stato impossibile far sottoscrivere all’ARAN questa clausola.

Per noi ovviamente rimane il dubbio rispetto all’obbligo di prestare la propria prestazione nelle giornate festive (vedi la comunicazione congiunta inviata alle amministrazioni lo scorso 17 novembre) ma l’ARAN non aveva mai risposto al quesito contrario: se come Ente non intendo avvalermi della prestazione nelle giornate festive perché non la ritengo utile sono obbligato a far lavorare il personale turnista? Ricordiamo che questa interpretazione ha portato alcune amministrazioni a far rientrare in servizio anche del personale che non svolgeva le proprie mansioni durante le festività o ad individuare modalità di articolazione dell’orario ancora più penalizzanti.

A questa domanda l’ARAN non poteva che rispondere, come è avvenuto nel parere n. 649/2020 del 21/01/2020, richiamando l’autonomia organizzativa degli Enti nel decidere il proprio orario di servizio. Nel parere allegato l’ARAN afferma che “se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio, l’Ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale”.

Sempre l’ARAN prosegue asserendo che “la decisione di non includere nell’orario di servizio anche le giornate di festività infrasettimanale, non consente di considerarle utili ai fini di un orario di lavoro organizzato in turni, neppure legittima l’ente a chiedere, in quei giorni ai lavoratori, una prestazione lavorativa ordinaria non in turno”.

A questo punto la scelta di far operare i lavoratori anche nella giornata festiva infrasettimanale è una scelta organizzativa dell’Ente e non un obbligo dettato da una cattiva norma contrattuale.

http://www.fpcgilbergamo.it - Dino Pusceddu - 28 Gennaio 2020.