domenica 12 gennaio 2020

I ristoranti e le cucine sono soggetti al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?

I ristoranti non costituiscono di norma, attività soggette agli ordinari controlli amministrativi di prevenzione incendi svolti dai vigili del fuoco, in quanto non ricompresi nell’elenco allegato al D.P.R. 1°agosto 2011, n. 151 e pertanto non soggetti ad obbligo di segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) ai sensi degli artt. 3, 4 del D.P.R. n. 151/2011.


Tuttavia, anche in un’attività non sottoposta ad obbligo di SCIA antincendio, occorre realizzare una corretta valutazione del rischio e attuare le idonee misure antincendio necessarie per compensare il rischio rilevato.

Le attività di ristorazione potrebbero rientrare tra quelle soggette all’obbligo di SCIA antincendio se, per esempio, all’interno delle stesse si svolgessero, oltre che la somministrazione di cibi, attività di intrattenimento e/o spettacolo; in questo caso infatti, a determinate condizioni, l’attività potrebbe essere ricompresa al punto 65 del D.P.R. n. 151/2011.

I ristoranti potrebbero inoltre essere soggetti ai controlli da parte dei VVF per la presenza dell’impianto di produzione di calore ovvero per gli impianti installati all’interno della cucina qualora gli stessi sommassero, nei medesimi locali, una potenzialità complessiva superiore a 116 kW (attività di cui al punto n. 74 del D.P.R. n. 151/2011 - impianti alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW).