E' violenza privata chi parcheggia in un condominio impedendo agli altri il passaggio

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 19 dicembre 2019. Integra violenza privata colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio e impedire l'accesso alla persona offesa.

Nei cortili e negli spazi privati – ad esempio, all’interno dei garage condominiali – non è possibile chiamare il carroattrezzi né la polizia: le violazioni del Codice della strada possono essere contestate infatti solo sulla strada aperta al traffico e, perciò, pubblica. Che fai allora se uno dei tuoi vicini di casa o un estraneo dovesse parcheggiare in modo tale da non farti entrare o uscire dal tuo parcheggio o dal box auto? Come potresti difenderti se, dopo aver atteso 10 minuti con il clacson spianato e aver disturbato tutto il rione, nessuno dovesse presentarsi a rimuovere il mezzo?

Se sei una persona “per bene” rifuggirai da condotte come il danneggiamento dell’auto altrui che, spesso, viene usato come vendetta. Anche se tale comportamento non costituisce più reato (almeno quando posto all’interno di aree private), resta pur sempre passibile di una sanzione amministrativa e di un’azione di risarcimento del danno.


Tuttavia, come già successo in passato, la Cassazione ha di recente detto che bloccare l’auto è violenza privata. Si tratta cioè di un illecito penale che dà la possibilità di procedere per vie legali contro chi impedisce il passaggio verso, o da, uno spazio privato.
 
tratto parzialmente da laleggepertutti.it


Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre – 19 dicembre 2019, n. 51236



Ritenuto in fatto

1. Con sentenza deliberata in data 26/01/2018 (con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, deposito intervenuto il 20/04/2018), la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 15/07/2015 con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato Vi. Do. Fi. responsabile del reato di violenza privata (perché si rifiutava si rimuovere l’auto parcheggiata all’ingresso di un cortile in uso anche a Pa. Lu., così impedendo a quest’ultimo di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà ivi depositati), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione – datato 12/06/2018 e depositato in pari data presso il Tribunale di Matera – Vi. Do. Fi., attraverso il difensore Avv. Gi. Lo Pr., articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’inutilizzabilità della dichiarazioni auto-accusatorie rese dall’imputato alla polizia giudiziaria.

Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale, in quanto il rifiuto addebitabile all’imputato non è equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l’integrazione del reato, laddove i benefici invocati sono stati negati sulla base di mere asserzioni del giudice di appello.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per plurime, convergenti ragioni.

2. Le doglianze articolate con il ricorso sono inammissibili.

2.1. Il primo motivo è inammissibile. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): il ricorrente si è sottratto a tale onere, tanto più che la sentenza impugnata, nel dar conto della conferma del giudizio di colpevolezza, ha richiamato non solo la testimonianza dell’operante della polizia giudiziaria, ma anche la deposizione dibattimentale della persona offesa.

2.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo. Quanto alla sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 610 cod. pen., del tutto consolidato è l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 – dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011 – dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017 – dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, Ciartano, Rv. 271267; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, Rv. 270869): pertanto, la censura articolata al riguardo dal ricorrente è manifestamente infondata. Del tutto generiche sono le ulteriori doglianze, sostanzialmente carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. E’ assorbente, peraltro, il rilievo della tardività del ricorso. Invero, la sentenza della Corte di appello di Potenza, come si è visto, è stata deliberata il 26/01/2018, con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, termine che cadeva il 26/04/2018 (giovedì), laddove il deposito è intervenuto tempestivamente il 20/04/2018. Il termine per la presentazione del ricorso (45 giorni dal 26/04/2018) è scaduto in data 10/06/2018, domenica, con conseguente proroga ex lege al 11/06/2018, ma il ricorso è stato presentato il 12/06/2018.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 2000 oltre accessori di legge.