martedì 28 gennaio 2020

Divieto di transito annullato dal TAR per deficit istruttorio

Pubblicato il 20/01/2020
N. 00058/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2014, proposto da
Rei Recupero Ecologico Inerti S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;


contro

Comune di Galatone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 17 del 31 gennaio 2014 a firma del responsabile del settore Polizia Municipale del Comune di Galatone;
- della nota a mezzo PEC inviata alla società REI srl dal Comandante della Polizia Municipale in data 1 febbraio 2014 ore 19.38, recante "risposta a VS. nota del 31.01.2014";
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Sticchi Damiani per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è titolare di autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianto di smaltimento di rifiuti inerti in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino.

Essa ha impugnato l’ordinanza n. 17/14, con la quale il Comune di Galatone ha istituito un divieto di transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali in Via Abbazia con ingresso da Via del Mare, alla vicinale Via Spisari con ingresso da via Abbazia, alla vicinale Abbazia dagli ingressi con Via Abbazia e la vicinale Castellino, alla vicinale Castellino dall’ingresso della società REI s.r.l. fino all’incrocio con la vicinale Piterta, alla vicinale Piterta dall’ingresso con la vicinale Castellino.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per erronea presupposizione e violazione dei principi di leale collaborazione; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore, irragionevolezza, incompetenza.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.

All’udienza pubblica del 9.1.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza, in quanto assunta sulla base di presupposti errati, e comunque in difetto di istruttoria.

Le censure sono fondate.

L’ordinanza impugnata ha posto a base del divieto di transito i seguenti presupposti:

a) l’intralcio alla fluidità della circolazione;

b) l’inquinamento acustico e ambientale;

c) il pericolo per l’incolumità degli utenti deboli della strada, quali pedoni e ciclisti.


Nessuno di tali elementi può dirsi correttamente valutato.

Quanto al motivo sub a), rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata non è supportata da alcuno studio tecnico teso ad accertare che i mezzi in ingresso e uscita dall’impianto della ricorrente rechino intralcio alla circolazione. Trattasi pertanto di affermazione del tutto tautologica, come tale sfornita di prova in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti.

Per quel che attiene al motivo sub b), è rimasto indimostrato il presunto inquinamento acustico e ambientale derivante dal transito di mezzi pesanti. La qual cosa è tanto più significativa se si considera che, come risulta da relazione di parte ricorrente – non smentita da alcun elemento di contrario avviso, e pertanto idonea ad assurgere a fonte di prova, ai sensi dell’art. 64 co. 2 c.p.a. – i mezzi con carico superiore a 35 quintali in transito da e/o per l’impianto di proprietà della ricorrente sono circa 30 al mese, e pertanto, in media, uno al giorno. Per tali ragioni, appare inverosimile ritenere che l’unico mezzo pesante al giorno mediamente diretto allo (ovvero proveniente dallo) impianto di proprietà della ricorrente, arrechi un inquinamento acustico e ambientale di portata così elevata, da rendere necessaria l’istituzione del divieto di transito.

Venendo infine al motivo sub c), non si vede quale pericolo concreto consegua alla presenza di un mezzo pesante al giorno, su strada opportunamente delimitata, posta al di fuori della cinta urbana di Galatone, e quindi in zona non urbanizzata.

Per tali ragioni, è evidente la sussistenza del lamentato deficit istruttorio e motivazionale, avendo il Comune imposto un divieto di transito particolarmente impattante sull’attività svolta dalla ricorrente (cfr. relazione tecnica di parte, da cui emerge la sostanziale impossibilità di accesso all’impianto tramite viabilità alternativa), in difetto di adeguata istruttoria tesa ad evidenziare l’effettiva sussistenza dei profili di criticità descritti nell’ordinanza impugnata.

3. Per tali ragioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Galatone al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre rimborso C.U, spese generali e IVA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:


Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario



L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo





IL SEGRETARIO 
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202000058 (LECCE, SEZIONE 2) html SENTENZA sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202000058