lunedì 27 gennaio 2020

Disegno di legge in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici (Modifiche all'articolo 173 del codice della strada)

Il disegno di legge è stato Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente il 14 gennaio 2019. Annuncio nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
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Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di aumentare la sicurezza alla guida limitando l'uso degli apparecchi elettronici da parte del conducente del veicolo.
L'utilizzo di smartphone o analoghi dispostivi per inviare o visualizzare messaggi di qualsiasi tipo senza l'utilizzo di un comando vocale, ovvero facendo uso delle mani, sta assumendo un'incidenza sempre maggiore nella percentuale dei sinistri stradali.
Oltre al divieto di utilizzo in dette circostanze, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 173, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di aumentare l'importo della sanzione amministrativa attualmente applicabile e di stabilire che qualora lo stesso soggetto violi il divieto due volte nel corso di un biennio, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, e non da uno a tre mesi come attualmente previsto.
Viene prevista inoltre la distinzione tra le condotte di guida potenzialmente pericolose e quelle che abbiano già determinato un evento infortunistico – punendo più gravemente queste ultime rispetto alle prime – e la modulazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente in base alla gravità del comportamento e all'eventuale recidiva.
La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come conseguenza delle violazioni indicate, appare infatti meglio rispondente alla finalità di ridurre in modo significativo il numero dei sinistri stradali riconducibili alle condotte illecite più gravi.
Per rendere più proporzionata l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, è stata prevista una maggiore durata della misura quando la violazione viene accertata in occasione di un incidente stradale. Tale previsione, peraltro, non interferisce con l'analoga misura cautelare disposta dal prefetto in occasione di un sinistro stradale con esito mortale o con feriti.
Inoltre, allo scopo di consentire l'accertamento della violazione commessa in occasione di un sinistro stradale di cui il conducente si sia reso responsabile, in conformità alle prerogative ed ai poteri conferiti alla polizia giudiziaria dalle disposizioni dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si è previsto di consentire agli organi di polizia stradale di procedere ad ispezioni o verifiche tecniche sui dispositivi di comunicazione presenti a bordo del veicolo o nella disponibilità del conducente e, qualora necessario per il compimento delle operazioni tecniche stesse, al sequestro cautelare dei predetti dispositivi.
Allo scopo di contemperare le esigenze di giustizia con il diritto degli utenti di utilizzare i sistemi di comunicazione è stato regolamentato in modo specifico anche il sequestro cautelare dei dispositivi, prevedendo che le operazioni tecniche debbano essere in ogni caso completate entro i cinque giorni successivi al sequestro dei dispositivi e che, decorso tale termine, questi debbano essere immediatamente restituiti alla disponibilità dell'avente diritto.
Infine, in conformità alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si è previsto che le procedure tecniche di accertamento siano compiute nel rispetto della riservatezza personale e dei dati contenuti nei dispositivi di comunicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi riceradiotrasmittenti, telefoni cellulari, smartphone, o analoghi dispositivi di comunicazione, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. Durante la guida è altresì vietato inviare o visualizzare messaggi di qualsiasi tipo, ovvero utilizzare smartphone, computer portatili, notebook, tablet, videogiochi o analoghi dispositivi elettronici che richiedono, per il loro funzionamento, l'uso delle mani. È consentito l'uso di apparecchi riceradiotrasmittenti o telefonici a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. È altresì consentito l'uso di smartphone o analoghi dispositivi elettronici, ovvero di sistemi o apparecchi, anche installati a bordo del veicolo, che ricevono o inviano messaggi quando sono dotati ed utilizzano sistemi di comando e di sintesi vocale che non richiedono, per il loro funzionamento, l'uso delle mani.»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Chiunque, fuori dei casi indicati al comma 3-ter, viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 213 ad euro 851. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.»;
c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 deriva una collisione con danno ai veicoli le sanzioni di cui al comma 3-bis sono raddoppiate. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 223, alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Qualora lo stesso soggetto incorra nella medesima violazione del presente comma nel corso di un biennio, la sospensione della patente di guida è raddoppiata.
3-quater. Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale per i casi di reato, per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3-ter, in occasione dell'attività di rilevamento di un sinistro stradale, gli organi di polizia stradale possono procedere ad ispezioni o verifiche tecniche sui dispositivi di comunicazione presenti a bordo del veicolo o nella disponibilità del conducente e, qualora necessario per il compimento delle operazioni tecniche stesse, al sequestro cautelare dei predetti dispositivi. Le operazioni tecniche devono essere in ogni caso completate entro cinque giorni successivi al sequestro dei dispositivi che devono essere immediatamente dopo restituiti alla disponibilità dell'avente diritto. Le procedure di cui al presente comma devono essere compiute nel rispetto della riservatezza personale e dei dati contenuti nei dispostivi di comunicazione.».