sabato 25 gennaio 2020

Cronotachigrafo: Unica sanzione o tante sanzioni nei 28 giorni precedenti?

TRASPORTI SU STRADA – ART. 15, COMMA 7, REG. CEE N. 3281 DEL 1985 – PREVISIONE DI UN LASSO TEMPORALE – INTERPRETAZIONE – UNICA CONDOTTA – PLURALITA’ DI CONDOTTE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE.



La Seconda Sezione civile ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la risoluzione della seguente questione pregiudiziale: se, nell’ipotesi del conducente di automezzo, l’art. 15, comma 7, del Regolamento CEE n. 3281 del 1985, ove delimita l’ambito del lasso temporale tra la “giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”, possa essere interpretato come norma che prescriva un’unica complessiva condotta con conseguente commissione di un’unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero possa dare luogo, con applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo.
Presidente: S. Petitti

Relatore: A. Oricchio

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CASSAZIONE