venerdì 31 gennaio 2020

Art. 186 comma 9-bis C.d.S.:il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

«In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca»
Cassazione, Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3730 del 29/01/2020 , udienza del 07/11/2019,