TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) (GU Serie Generale n.292 del 13-12-2019)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre u.s., è stata pubblicata la Legge 12 dicembre 2019, n. 141,che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, meglio noto come “Decreto Clima”.
Il provvedimento, costituisce il primo atto normativo del piano di investimenti per le misure rivolte alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico (c.d. “Green New Deal”).
Tra le importanti novità introdotte dalla norma segnaliamo in particolare quanto contenuto all’art. 7 “Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina”.
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) (GU Serie Generale n.292 del 13-12-2019)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre u.s., è stata pubblicata la Legge 12 dicembre 2019, n. 141,che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, meglio noto come “Decreto Clima”.
Il provvedimento, costituisce il primo atto normativo del piano di investimenti per le misure rivolte alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico (c.d. “Green New Deal”).
Tra le importanti novità introdotte dalla norma segnaliamo in particolare quanto contenuto all’art. 7 “Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina”.
Stralcio:
Art. 7
Misure per l'incentivazione
di prodotti sfusi o alla spina
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e ((di
media e grande struttura)) di cui all'articolo 4, comma 1, (( lettere
d), e) ed f) )) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che
attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti
alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o per l'apertura di
nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti
sfusi ))e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico
a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un
importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine
di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore
offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti la normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri
purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare.
L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga
igienicamente non idonei.))
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile
1998, n. 95, S.O.:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e
fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei
consumatori.
(Omissis).».
- Il Regolamento (CE) n. 1407/2013/UE del 18 dicembre
2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.