2019, anno della smart mobility?
Con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) al comma 102 dell’articolo 1 è stata autorizzata la
sperimentazione della circolazione su strada dei veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica. Il fine è quello di
promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili
nell’ampio progetto che coinvolge tutti gli stati europei nel contrasto
all'inquinamento atmosferico, sfruttando i benefici derivanti dalla
variazione delle modalità degli spostamenti per la mobilità personale
con dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, recante “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”, è stata data attuazione alla norma contenuta nella Legge di Bilancio nelle città italiane.
Il
decreto del MIT prevede che la sperimentazione di tali dispositivi sia
consentita solo in ambito urbano. previa delibera comunale e
limitatamente a determinate infrastrutture stradali: nelle aree
pedonali, nei percorsi pedonali e piste ciclabili, nelle zone 30 e nelle
strade con limite di velocità uguale o inferiore a 30 km/h.
Alla sperimentazione sono ammessi esclusivamente :
• i monopattini elettrici;
• i segway, dispositivi di trasporto personale che sfruttano un’innovativa combinazione di informatica, elettronica e meccanica;
•
i monowheel, monocicli con una sola ruota simile all’uniciclo, in cui
generalmente il guidatore colloca i piedi tra le due ruote ;
• gli
hoverboard, veicoli a due ruote parallele che, mediante sensori
giroscopici e opportuna elettronica di bordo, riescono a mantenersi in
equilibrio orizzontale con la persona a bordo senza bisogno di appoggi
ulteriori.
Tutti questi mezzi devono essere dotati di
segnalatore acustico e di un motore elettrico con potenza nominale
massima non superiore ai 500watt.
È indispensabile che i
micro-veicoli siano dotati di illuminazione: da mezz’ora dopo il
tramonto, durante la notte e di giorno se le condizioni atmosferiche
richiedono l’illuminazione, i mezzi sprovvisti di luce bianca o gialla
fissa e posteriormente di catarifrangenti rossi o di luce rossa fissa
non potranno essere utilizzati, ma solo condotti o trasportati a mano.
Inoltre
se si circola su strada o su pista ciclabile di sera e di notte con il
segway e il monopattino elettrico occorre indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
I
dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori ai 20 km/h devono
essere dotati di regolatore di velocità, mentre per poter essere
utilizzati nelle aree urbane non possono superare la velocità di 6
km/h.
Inoltre, nelle piste ciclabili protette, nelle
corsie riservate e nelle zone 30 è ammesso il transito solo a
monopattini e segway , ma non a monowheel e hoverboard.
Tutti i dispositivi devono avere la marchiatura CE, ai sensi della direttiva europea 2006/42/CE.
I
Comuni devono individuare infrastrutture stradali o parti di strada
utilizzabili e adottare il piano della sperimentazione della
micromobilità elettrica, comprensivo della regolamentazione della sosta.
Lungo
le strade dovrà essere montata una specifica segnaletica stradale
verticale e orizzontale. I Comuni - in caso istituiscano o affidino
servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione - dovranno prevedere
specifiche aree per la sosta, in particolare nei punti di scambio più
elevato, con l’obiettivo di garantire «una fruizione più funzionale dei
dispositivi ed evitare il possibile intralcio di marciapiedi e aree
pedonali da parte di dispositivi abbandonati in posizioni non consentite
e non sicure per i pedoni».
I Comuni devono anche
prevedere, nell’istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio,
l'obbligo di coperture assicurative per l'espletamento del servizio
stesso.
Tutti i veicoli elettrici di micromobilità
possono essere guidati esclusivamente da conducenti maggiorenni, a meno
che il minore non sia in possesso della patente AM (quella necessaria
per il motorino).
È vietato il trasporto di altri passeggeri o di cose e ogni forma di traino.
Va
mantenuto un andamento regolare e devono essere evitate manovre brusche
ed acrobazie. Vengono richiamate le norme dell’art. 182 del Codice
della Strada (circolazione dei velocipedi), quando vengono percorse le
piste ciclabili o i percorsi promiscui pedonali e ciclabili.
L’art.
6, comma 7, del decreto 4 giugno 2019, con riferimento alla
circolazione su aree pedonali, specifica che gli utilizzatori dei
dispositivi di micromobilità adottino ogni comportamento utile ad
evitare intralcio alla circolazione dei pedoni; trova applicazione
l’art. 190, comma 10 del Codice della Strada.
Stato dell’arte.
Ad
oggi numerosi Comuni hanno, con delibera, approvato un piano di
sperimentazione della micromobilità elettrica, andando a regolamentarne,
oltre che la circolazione, anche la sosta, però spesso alla delibera
non ha fatto seguito l’installazione da parte del comune della specifica
segnaletica, necessaria per disciplinare la sperimentazione.
Le prime città ad aderire sono state Milano, Torino, Rimini, Cattolica, Pesaro e Verona.
Non
sono ancora disponibili dati sulla sperimentazione poiché il decreto
stesso prevede che i Comuni debbano comunicare i risultati entro tre
mesi dal termine della stessa, che deve avere una durata minima di un
anno.
Nel frattempo si sono verificati incidenti e
sono state comminate sanzioni agli utilizzatori dei veicoli con una
certa risonanza sui mezzi di comunicazione.
In risposta
a due interrogazioni parlamentari alla Camera dei Deputati in
Commissione Trasporti, il Sottosegretario al Ministero dei Trasporti e
Infrastrutture Roberto Traversi, ha analizzato la situazione, chiarendo
che nell’ambito della sperimentazione vale il regime sanzionatorio
espresso nel decreto ministeriale, nei restanti ambiti stradali restano
ferme le disposizioni del Codice della Strada.
Ha
inoltre precisato che relativamente alla diversa problematica relativa
alla circolazione sulla carreggiata stradale dei veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica, al di fuori della
sperimentazione disciplinata dal decreto ministeriale, gli uffici del
MIT, unitamente a quelli del Ministero dell’interno, stanno verificando
se in base alle vigenti disposizioni essi possono essere assimilati ai
veicoli con caratteristiche atipiche o agli acceleratori di andatura.
Il
Sottosegretario ha concluso evidenziando che a livello europeo è in
fase di definizione una norma tecnica che consentirà di definire le
caratteristiche e le specifiche tecniche dei veicoli ammessi alla
circolazione su strada.
Nella frattempo, nella Legge di
Bilancio 2020, all’articolo 1, comma 75, è disposta l’equiparazione dei
monopattini elettrici alle biciclette; si prevede che i monopattini
conformi ai limiti di potenza e velocità (potenza motore 500 w e
velocità max 20 km/h) indicati nel decreto del MIT del 4 giugno 2019
siano equiparati ai velocipedi, regolati dal Codice della Strada.
Quindi,
se il monopattino è in grado di superare i 20 km/h, deve avere un
regolatore impostabile in modo da non superare questo limite e, per
poter essere utilizzato in aree pedonali, deve essere possibile
impostare il regolatore anche sui 6 km/h.
Non viene espressamente stabilito come considerare i monopattini che superano tali limiti.
La strada per avere una regolamentazione certa relativa alla micromobilità appare ancora lunga.
