Con sentenza depositata del 2013, la Corte di appello di Brescia respingeva la domanda proposta da un commissaria di polizia locale, intesa ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni adottata nei suoi confronti, per non essere intervenuta in alcun modo, per impedire l'aggressione del Sindaco del Comune , pur essendo presente a pochi metri di distanza dal luogo del fatto, e ciò in violazione dell'art. 1, comma 5, lett. k) del codice disciplinare.
Dagli atti dibattimentali era emerso, infatti, che la commissaria rimase del tutto inerte di fronte all'aggressione del sindaco da parte di due uomini, non intervenne neppure verbalmente né si impegnò all'immediato inseguimento degli aggressori.
Tra i motivi del ricorso ai giudici del Lavoro, vi era anche la denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della L.R. Lombardia n. 4/2003 nella parte in cui attribuirebbe alla polizia locale autonomi poteri in materia di ordine pubblico;
Ad avviso della Corte, invece, rientrava tra i compiti istituzionali della commissaria intervenire ancorchè la stessa era anche agente di P.S.
Cassazione, Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.31388 del 02/12/2019, udienza del 25/09/2019
Dagli atti dibattimentali era emerso, infatti, che la commissaria rimase del tutto inerte di fronte all'aggressione del sindaco da parte di due uomini, non intervenne neppure verbalmente né si impegnò all'immediato inseguimento degli aggressori.
Tra i motivi del ricorso ai giudici del Lavoro, vi era anche la denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della L.R. Lombardia n. 4/2003 nella parte in cui attribuirebbe alla polizia locale autonomi poteri in materia di ordine pubblico;
Ad avviso della Corte, invece, rientrava tra i compiti istituzionali della commissaria intervenire ancorchè la stessa era anche agente di P.S.
Cassazione, Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.31388 del 02/12/2019, udienza del 25/09/2019
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