domenica 22 dicembre 2019

La revoca della patente nel reato di lesioni personali gravi o gravissime

Corte Costituzionale
Ordinanza 16 novembre 2019 n. 257 - massima a cura della Dott.ssa Tiziana Santucci


Reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime – assenza di circostanze aggravanti ex art. 590 bis, commi 2 e 3, codice penale – revoca della patente - automatismo – questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo e comma 3-ter, C.d.S. con gli artt. 3, 27 e 117 Carta Costituzionale – manifesta inammissibilità

La Corte Costituzionale ha confermato l’orientamento già espresso con la Sentenza 17 aprile 2019, n. 88 in ordine all’applicabilità della sospensione della patente di cui all’art. 222, comma 2, C.d.S. nelle ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi o gravissime, non sussistendo più il rigido automatismo dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente. Il giudice può, così, disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato, allorché, come nel caso di specie, in caso di reato di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 dell’art. 590-bis c.p.


Le analoghe questioni sollevate dai Tribunali di Pisa e di Rimini, riunibili in un unico giudizio, sono così manifestamente inammissibili, in ordine all’art. 222, comma 3-ter, C.d.S., per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio penale di condanna non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale e, in ordine all’art. 222, comma 2, quarto periodo perché sono divenute prive di oggetto.


Sono, quindi, manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo e dell’art. 222, comma 3-ter, C.d.S. sollevate in riferimento agli artt. 3,27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 del CEDU e all’art. 1 prot. addiz. CEDU.


Documenti allegati
Corte_Costituzionale_6_novembre_2019_n_257.pdf 145 KB 
Tratto da: http://www.rivistagiuridica.aci.it