Sentenza del 8/07/2019 n. 64/1 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento
Imposta comunale sulla pubblicità in caso di pluralità di insegne
In tema di imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne di esercizio è riconosciuta l’esenzione, in caso di pluralità di insegne, nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. In base a tale principio, confortato anche dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 23250/2014 e 26727/2016, la Commissione tributaria di II grado di Trento ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e stabilito che l’imposta, in assenza delle su citate condizioni deve essere corrisposta e commisurata allo spazio occupato dalle singole insegne pubblicitarie. Nel caso in esame, infatti, le insegne sono poste su lati diversi dell’edificio conservando una loro forte autonomia. Di conseguenza non è possibile ravvisare tra le stesse alcun legame di relazione e interdipendenza pur avendo identico contenuto.
Testo integrale della sentenza
Imposta comunale sulla pubblicità in caso di pluralità di insegne
In tema di imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne di esercizio è riconosciuta l’esenzione, in caso di pluralità di insegne, nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. In base a tale principio, confortato anche dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 23250/2014 e 26727/2016, la Commissione tributaria di II grado di Trento ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e stabilito che l’imposta, in assenza delle su citate condizioni deve essere corrisposta e commisurata allo spazio occupato dalle singole insegne pubblicitarie. Nel caso in esame, infatti, le insegne sono poste su lati diversi dell’edificio conservando una loro forte autonomia. Di conseguenza non è possibile ravvisare tra le stesse alcun legame di relazione e interdipendenza pur avendo identico contenuto.
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