lunedì 30 dicembre 2019

Il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S.,per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato

Le Sezioni unite, pronunciando su conflitto negativo di giurisdizione proposto d'ufficio dal T.a.r. per la Liguria, dichiarano la giurisdizione del g.o. in una controversia relativa al diniego di rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 1, C.d.S., per insussistenza dei requisiti morali.

Le Sezioni unite dichiarano che: “il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S.,per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 già richiamato, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui —con riguardo all'ipotesi, diversa da quella all'esame, di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida —dispone che il prefetto «provvede», invece che «può provvedere», alla revoca della patente.Nella specie, la condanna risulta essere intervenuta in un momento anteriore al rilascio della patente. Si tratta, quindi, nel caso in esame, dell'esercizio di un'attività
del tutto vincolata -regolata da una norma di relazione -rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo, evidenziandosi che il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicché non si pone, neppure in astratto, ex art. 21 -octies legge n. 241 del 1990, la questione di annullabilità dell'atto in parola.”Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2019, n. 33090 e 13 dicembre 2019, n. 32978
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA