ORDINANZA N. 203
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente:
Giorgio LATTANZI
Giudici:
Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art.
222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come
modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1), e 2), della legge 23
marzo 2016, n. 41, e dell’art. 590-quater del codice penale, come introdotto
dall’art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato
di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), promossi dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, dal Tribunale
ordinario di Verbania (n. 3 ordinanze), dal Tribunale ordinario di Firenze e
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, con
ordinanze del 23 aprile, del 17, 18 e 19 ottobre, del 19 settembre e del 20
dicembre 2018, iscritte rispettivamente al n. 178
del registro ordinanze 2018 e ai numeri 15, 16, 17, 18 e 36
del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale dell’anno 2018 e numeri 7 e 11, prima
serie speciale, dell’anno 2019.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice relatore Giovanni
Amoroso.
Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Brescia, con ordinanza del 23 aprile 2018 (r. o. n. 178 del 2018),
ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui prevede obbligatoriamente l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in
ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il
reato di omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale);
che
il rimettente premette che, chiesto il rinvio a giudizio di S. Z. Z. per il reato
di omicidio stradale commesso in danno di M. C., veniva depositata dal
difensore istanza di applicazione di pena, munita del consenso del pubblico
ministero;
che
il comma 2 dell’art. 222 del decreto legislativo citato fa conseguire,
automaticamente e indefettibilmente, alla condanna, ovvero all’applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e
590-bis (Lesioni stradali gravi o gravissime) cod. pen., la revoca della
patente di guida;
che –
secondo il giudice rimettente − la sanzione della revoca della patente
appare sproporzionata rispetto al caso di specie sicché la sua rigida
automaticità sembra irragionevole e contraria al principio di eguaglianza, con
conseguente violazione del parametro costituzionale indicato;
che
analoga questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione
censurata è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania con ordinanze
del 17 ottobre 2018 (r. o. n. 15 del 2018) e del 19 ottobre 2018 (r. o. n. 17
del 2019), dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 19 settembre
2018 (r. o. n. 18 del 2019) e dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale ordinario di Grosseto con ordinanza del 20 dicembre 2018 (r. o. n. 36
del 2019) con riferimento, da parte di tutti i giudici rimettenti, a ipotesi di
condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di
lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.);
che
il Tribunale ordinario di Verbania, con ordinanza del 18 ottobre 2018 (r. o. n.
16 del 2019), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art.
590-quater cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell’attenuante speciale di
cui all’art. 590-bis, settimo comma, cod. pen.; nonché dell’art. 222, commi 2 e
3-ter, cod. strada, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede
rispettivamente la revoca della patente di guida (comma 2) e l’impossibilità di
conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla
revoca (comma 3-ter);
che è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi le questioni
inammissibili o comunque infondate.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per la stretta
connessione dell’oggetto delle sollevate questioni di legittimità
costituzionale;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte (sentenza n. 88 del
2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2,
quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che,
in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli
artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o
gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla
revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo
periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna
delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo
degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;
che
pertanto, non ricorrendo tali circostanze aggravanti in alcuno dei giudizi a
quibus, non sussiste più il rigido automatismo dell’applicazione della sanzione
amministrativa della revoca della patente, potendo il giudice disporre la
sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato e
tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada;
che
quindi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Grosseto, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale
di Verbania (quest’ultimo con le ordinanze del 17 e 19 ottobre 2018, nonché con
l’ordinanza del 18 ottobre 2018
in parte qua) sono divenute prive di oggetto e sono
pertanto manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 91 del 2019,
n. 137 del 2017,
n. 38 e n. 34 del 2017,
n. 181 e n. 4 del 2016);
che
le ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Verbania con l’ordinanza del
18 ottobre 2018 (r. o. n. 16 del 2019) nella parte riferita all’art. 590-quater
cod. pen. e all’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sono altresì manifestamente
inammissibili;
che,
con riferimento particolare all’art. 590-quater cod. pen., le questioni sono
del tutto prive dell’indicazione della fattispecie, la cui insufficiente
descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e le rende
manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017
e n. 237 del
2016);
che
manifestamente inammissibile – come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 88 del
2019) − è anche la questione avente ad oggetto l’art. 222, comma
3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio penale
non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una
nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal
giudice penale;
che,
in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
1)
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Brescia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Grosseto, dal Tribunale ordinario di Firenze e dal Tribunale
ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe;
2)
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 590-quater del codice penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
3)
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata, in
riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Verbania con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 luglio 2019.
F.to:
Giorgio
LATTANZI, Presidente
Giovanni
AMOROSO, Redattore
Filomena
PERRONE, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 24 luglio 2019.