martedì 17 dicembre 2019

Certificato medico per porto d’armi: nuova circolare del ministero dell’Interno

Il ministero dell’Interno spiega che cosa succeda in caso di mancata presentazione del certificato medico per porto d’armi.
In caso di mancata consegna del certificato medico per porto d’armi e mancato riscontro alla diffida, le forze di polizia chiederanno al prefetto che emetta il decreto di divieto detenzione. Il Viminale ha diffuso una circolare con cui chiarisce tre passaggi in tema certificato. Appunto 1) la mancata presentazione dopo la fine della fase transitoria, poi 2) l’eventuale durata ridotta e 3) il personale abilitato al rilascio.



Per la diffida, entro la quale bisogna provvedere entro 60 giorni, l’amministrazione può fare “ricorso agli strumenti più opportuni”. Detto altrimenti: “ove l’ordinario strumento della raccomandata postale sia ritenuto troppo oneroso, l’amministrazione potrà scegliere la più adeguata modalità di notifica della diffida prevedendo la collaborazione di tutte le forze di polizia”. Perché ciò sia effettivamente possibile, diventa prioritaria la ricognizione delle denunce di detenzione ancora in corso di validità.

Su che cosa succede se il certificato ha durata minore di cinque anni, il ministero dell’Interno conferma quanto stabilito dal Consiglio di Stato. Ossia che la licenza non può essere concessa. Non è come la patente di guida, non sono previste soluzioni intermedie: o si è idonei per cinque anni, o non lo si è.

Il ministero dell’Interno ribadisce poi l’elenco del personale abilitato al rilascio del certificato medico per porto d’armi. Sono autorizzati i medici legali delle Asl, le strutture sanitarie militari e della polizia, i singoli medici della polizia e dei vigili del fuoco oltre che i medici militari in servizio.
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