domenica 22 dicembre 2019

Accesso alla professione di guida turistica


Tar Reggio Calabria 16 dicembre 2019, n. 726 – Pres. ed Est. Criscenti

Professioni e mestieri - Guida turistica - Professioni turistiche - Competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.



Professioni e mestieri - Guida turistica - Abilitazione – Validità su tutto il territorio nazionale.

Professioni e mestieri - Guida turistica – Abilitazione – Regione e Città Metropolitana - Procedura di indizione – Mancanza di leggi-cornice e principi fondamentali sull’accesso alla professione – Illegittimità.


La disciplina delle professioni turistiche rientra nella materia “professioni” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.; (v., da ultimo, Corte cost., n. 178 del 2014); ne consegue che è lo Stato legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l'esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di dettaglio e di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (1).

Il frazionamento su base regionale dell’accesso alla professione di guida turistica è stato espunto dall’ordinamento con la l. 6 agosto 2013, n. 97 – Legge europea 2013, che all’art. 3, rubricato «Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte dei cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK», stabilisce “L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale; ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”; il nuovo regime in atto vigente prevede, dunque, un’abilitazione generale, unica e valida su tutto il territorio nazionale, cui è parificato, per le regole su libertà di stabilimento e prestazione di lavoro, il cittadino UE abilitato in altro Stato membro.

Nel settore delle professioni turistiche, la mancata indicazione, dal 2013 ad oggi, da parte del legislatore statale di uniformi requisiti di accesso alla professione di guida ha comportato un arresto nella indizione delle procedure di abilitazione, cui non è possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell’interferenza con la materia della “concorrenza”, di esclusiva competenza statale (2).

(1) Ha chiarito il Tar che la Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità di altra normativa regionale, ossia l’art. 73, comma 4, l. reg. umbra 12 luglio 2013, n. 13 che subordinava la possibilità di svolgere la suddetta attività, per le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, all’accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, ha affermato che le misure legislative di liberalizzazione di attività economiche rientrano nella materia «tutela della concorrenza» che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e così con la sentenza 18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione della regione Umbria.

La Corte Costituzionale, per quanto qui interessa, nella sentenza ora richiamata ha ribadito due principi:

- in via generale, “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”;

- con particolare riguardo alla professione di guida turistica, la relativa abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale, ed eventuali norme regionali (come quella umbra) che subordinino la possibilità di svolgere la suddetta attività, per le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni, all'accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, introducono una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale.

Per la Regione Calabria, la normativa dettata con la l.reg. n. 8 del 2008 che similari restrizioni territoriali poneva all’accesso e allo svolgimento della professione di guida turistica era comunque venuta meno in virtù dell’abrogazione espressamente operata, come si è detto, dalla l. reg. n. 40 del 2008.

Di detta abrogazione, in qualche modo obliterata dalle parti resistenti, si ha ulteriore conferma da altra pronuncia della Corte costituzionale.

Alla Corte era stata rimessa la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost. proprio degli artt. 31 e 32, l.reg. n. 8 del 2008, “in quanto eccedenti la competenza legislativa regionale” ed emessi in violazione del “principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio di ciascuna professione”. Con ordinanza n. 199 dell’1 luglio 2009 la Corte, dato atto che era “intervenuta – in data successiva al ricorso – la legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, abrogativa di tutte le disposizioni impugnate” e che il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva formalizzato atto di rinunzia al ricorso, ha dichiarato estinto il giudizio.

D’altronde una previsione statale, dettata nell’esercizio della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, quale la l.n. 97 del 2013, sopravvenuta rispetto a quella regionale, avrebbe comunque determinato il venir meno di quest’ultima, in quanto con essa incompatibile (v. Tar Lazio, sez. II, 16 aprile 2018, n. 4175, che richiama in argomento Corte cost. n. 116 del 2006).

Le linee guida regionali ed il bando della Città Metropolitana poggiano, quindi, su una normativa, gli artt. 31 e segg. l. reg. n. 8 del 2008, che non è più vigente, ed evocano ancora una valenza regionale della professione in radicale e netto contrasto sia con la disciplina nazionale, che con i principi comunitari e costituzionali cui essa si ispira.

(2) Ha affermato il Tar che deve prendersi atto che il vuoto normativo venutosi a creare a livello statale nel settore delle professioni turistiche, dal 2013 ad oggi, con la mancata indicazione di uniformi requisiti di accesso alla professione di guida nella sua nuova veste di rilievo nazionale, così come la mancata approvazione della proposta di Intesa da adottarsi ai sensi dell'art. 8, comma 6, l.n. 131 del 2003 (Accordo Stato-Regioni) che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), con nota dell’8 settembre 2017, aveva trasmesso alla Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha comportato un arresto nella indizione delle procedure di abilitazione.

All’inerzia del legislatore statale non appare possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell’interferenza con la materia della “concorrenza”, di esclusiva competenza statale. Accadrebbe, infatti, che il singolo professionista sarebbe abilitato a svolgere l’attività di guida turistica all’esito del superamento di un esame indetto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, sulla scorta di linee guida adottate dalla Giunta regionale ma senza che siano stati definiti dallo Stato i livelli minimi uniformi di preparazione ed i requisiti necessari per l’accesso alla professione.

Di ciò hanno preso atto altre Regioni e tra esse, ad esempio, la regione Toscana, che da ultimo con l. 14 giugno 2019, n. 32, all’art. 3 “Disposizioni transitorie e finali. Modifiche all’art. 159-bis della l. reg. n. 86 del 2016” - norma che era stata inserita nel 2018 per superare analoghe criticità applicative - ha stabilito: “Il comma 1 dell'articolo 159-bis della L.R. 86/2016 è sostituito dal seguente: "1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall'articolo 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della l. reg. 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale")".
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