mercoledì 13 novembre 2019

Sicurezza pubblica – Foglio di via obbligatorio – Rapporto con il diritto di sciopero – Individuazione.

Rapporto tra foglio di via obbligatorio e diritto di sciopero
Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575 – Pres. Frattini, Est. Noccelli


Per l’adottabilità del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica, perché, diversamente, si finirebbe per fondare la misura sulla responsabilità collettiva per fatti addebitabili ad anonimi esponenti di un gruppo o di un movimento sindacale (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica.

L’essenzialità di entrambi i due profili rileva, a maggior ragione, dopo la recente sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale che, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, e seppure con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, ha sottolineato l’esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerente alla precisione, alla determinatezza e alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova, ed altrettanto essenziali garanzie di tassatività processuale, attinente invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio.

Ciò impone una interpretazione rigorosa e tassativizzante delle misure di prevenzione emesse dal Questore.

L’esercizio del diritto di sciopero, anche nella forma del c.d. picchettaggio, non deve mai legittimare l’impiego della violenza o della minaccia, e la commissione di reati, come quelli di cui all’art. 337 c.p. o dell’art. 610 c.p., ben può essere assunta a presupposto anche delle misure di prevenzione, ove offenda o metta a repentaglio la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La semplice presenza in un picchetto di molte persone finalizzato ad ostacolare gli automezzi in entrata o in uscita dallo stabilimento industriale, non connotata da elementi fattuali che consentano di rintracciare specifici e individuali condotte di violenza o minaccia da parte di un determinato soggetto, non può tuttavia integrare da sola sintomo di pericolosità sociale a carico di questo, se non si vuole trasformare il diritto della prevenzione e, in particolare, il foglio di via obbligatorio in un surrettizio, indebito, strumento di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero e, in ultima analisi, in una misura antidemocratica.
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