domenica 10 novembre 2019

Lesioni stradali gravi o gravissime: procedibilità d'ufficio non è incostituzionale

La mancata previsione della procedibilità a querela non viola la delega contenuta nella legge n. 103 del 2017 (Corte costituzionale, sentenza n. 223/2019)

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 24 ottobre 2019, n. 223 (scarica il testo in calce), ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), della legge 23 giugno 2007, n. 103”, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma c.p., sollevata dal Tribunale di La Spezia.
Sommario
  • La questione di costituzionalità
  • La decisione

La questione di costituzionalità

Secondo il giudice rimettente, il legislatore avrebbe errato nel non prevedere, nell'ambito del D.Lgs. n. 36 del 2018, la procedibilità a querela per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis c.p., ove non sussistano le circostanze aggravanti di cui al comma secondo e seguenti. Si tratta, infatti, di un reato contro la persona, punito con la reclusione da tre mesi a un anno, laddove il colpevole abbia cagionato lesioni gravi alla persona offesa e con la reclusione da uno a tre anni laddove le abbia cagionato lesioni gravissime.
Secondo il giudice territoriale, dunque, il Governo avrebbe dovuto estendere anche alla fattispecie di reato in commento la punibilità a querela, non trovando qui applicazione alcuna delle deroghe previste dalla legge delega al criterio generale basato sulla durata della pena detentiva massima.

La decisione

Secondo i giudici delle leggi, la mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela tanto della fattispecie di lesioni personali dolose di cui all'art. 582 c.p., nell'ipotesi in cui consegua una malattia di durata superiore a venti giorni, quanto delle fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, è stata giustificata dal Governo nella Relazione illustrativa al primo schema di decreto legislativo, ove si legge: “in ragione della considerazione che il legislatore ha già equiparato, ai fini della descrizione della fattispecie, la malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, come si ricava agevolmente dalla disposizioni in punto di aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1, c.p.
Il delitto di lesioni si connota, quindi, per l'evento, che può ben consistere in uno stato di incapacità, e la previsione di delega non qualifica ulteriormente la condizione di incapacità, non specifica se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, sicché il legislatore delegato non può che accoglierne la nozione più ampia (…) Il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 16, lett. a), n. 1, l. 103/2017, impone dunque di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per età o per infermità”.
Era in facoltà del Governo ritenere che la esigenza di tutela rafforzata ricorresse anche nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime, che è produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile di lesioni.
La previsione della procedibilità a querela delle lesioni in oggetto si sarebbe poi posta in aperta contraddizione con la scelta, di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis c.p., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare.
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 223/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF

 Avv. Simone Marani https://www.altalex.com