Farmacie. Per il Consiglio di Stato è il Comune a dover deliberare sull’individuazione delle zone in cui collocare le nuove sedi
I Giudici, riprendendo la più recente giurisprudenza, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dal D.L. n. 1/2012 superano le norme precedenti che assegnavano alla Regione la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie. Di conseguenza, lo strumento pianificatorio deve considerarsi “un atto di esclusiva competenza del Comune. LA SENTENZA
08 NOV - Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6998/2019, ha affermato che il Comune è competente a deliberare l’individuazione delle zone in cui collocare le nuove sedi farmaceutiche, anche nell’ipotesi di cui all’art. 104 R.D. n.1265/1934, che consente l’istituzione di una nuova farmacia, distante almeno 3.000 metri da quelle esistenti, in deroga al criterio demografico, in considerazione delle "condizioni topografiche e di viabilità".
In particolare, i Giudici, riprendendo la più recente giurisprudenza, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dal D.L. n. 1/2012 superano le norme precedenti, che, come il citato art. 104 del R.D. n.1265/1934, assegnavano alla Regione la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie. Di conseguenza, lo strumento pianificatorio deve considerarsi “un atto di esclusiva competenza del Comune”, essendo quest’ultimo l’ente più prossimo ai cittadini, in grado di rispondere agli effettivi bisogni della collettività e “di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Viene, dunque, precluso al legislatore regionale di modificare la localizzazione delle sedi farmaceutiche, fatta eccezione per i casi in cui la legge dispone un’esplicita attribuzione alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di nuove farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.), che, in ragione della loro funzione, hanno una rilevanza ultra comunale.
Il Collegio, infine, ha chiarito che la previsione di cui al citato art. 104 del R.D. n.1265/1934 risponde alla ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche delle farmacie, che “risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini”.
In proposito, la sentenza ha ribadito che il rispetto della distanza dei 3000 metri “non può intendersi in modo rigido”, alla luce della giurisprudenza comunitaria – ed, in particolare, della sentenza della Corte di Giustizia europea CE n. 570 del 1° giugno 2010, che afferma che “le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico”.
08 novembre 2019
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