martedì 1 ottobre 2019

Seggiolini antiabbandono: il parere del Consiglio di Stato

È un via libera «con osservazioni» quello espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 2526 del 27 settembre. Pur avendo il Governo dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche, ottenendo la sostanziale approvazione della Commissione, diverse restano infatti le incongruenze.




La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117. Pur avendo il Governo dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche, ottenendo la sostanziale approvazione della Commissione, diverse restano sono le incongruenze sottolineate da Palazzo Spada.


Nel dettaglio. Per quanto riguarda la relazione di AIR, il testo fornisce «sufficienti indicazioni circa il processo di consultazione posto in atto dal Ministero – pur nel poco tempo disponibile – al fine di definire il testo dello schema» appare tuttavia lacunoso quanto all’impatto economico della disciplina sugli operatori economici e sui consumatori.
Inoltre «occorre che, nella stesura definitiva, le formulazioni adottate nell’articolato e nell’allegato siano rese coerenti, chiarendo altresì se e quali delle caratteristiche funzionali essenziali di cui al n. 1 dell’allegato debbano applicarsi anche ai dispositivi di cui alla lett. c) dell’art. 4, giacché non sembra congruo che i dispositivi anti abbandono “indipendenti” debbano rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui al n. 2 dell’allegato».
Infine vengono sottolineati altri due profili problematici. Da un lato, «non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni». Dall’altro lato, «andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa contenuta nell’articolo 1, comma 3, l. n. 117/2018, ai sensi della quale l’obbligo di utilizzare i dispositivi anti abbandono si applica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto qui in esame “e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019”». Il legislatore viene dunque invitato ad intervenire modificando tale termine in considerazione non solo dei tempi tecnici di emanazione del regolamento esaminato ma anche del tempo necessario per produttori, distributori e utenti ai fini dell’operatività dei dispositivi.
 http://www.dirittoegiustizia.it