CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 19 settembre 2019, n.38732
MASSIMA
La dichiarazione o l’elezione di domicilio effettuata dalla persona sottoposta alle indagini in relazione ad un procedimento non perde di validità se, nel prosieguo delle indagini, al reato originario – quello che ha comportato la dichiarazione o l’elezione – se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modificazioni nella qualificazione o nella identificazione del “tempus” e del “locus commissi delicti” del reato per cui l’indagato ha fatto la scelta, in quanto l’elezione di domicilio, effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p. risponde all’esigenza di semplificare i rapporti tra il privato sottoposto ad indagine e l’autorità pubblica procedente, di rendere certa la comunicazione e più efficace il sistema delle notificazioni e non ad informare l’indagato sull’imputazione specifica elevata a suo carico.
ALLEGATO PDF DELLA SENTENZA
Cass., Sez. V, n. 38732 del 19 settembre 2019.pdf
La dichiarazione o l’elezione di domicilio effettuata dalla persona sottoposta alle indagini in relazione ad un procedimento non perde di validità se, nel prosieguo delle indagini, al reato originario – quello che ha comportato la dichiarazione o l’elezione – se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modificazioni nella qualificazione o nella identificazione del “tempus” e del “locus commissi delicti” del reato per cui l’indagato ha fatto la scelta, in quanto l’elezione di domicilio, effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p. risponde all’esigenza di semplificare i rapporti tra il privato sottoposto ad indagine e l’autorità pubblica procedente, di rendere certa la comunicazione e più efficace il sistema delle notificazioni e non ad informare l’indagato sull’imputazione specifica elevata a suo carico.
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