venerdì 4 ottobre 2019

Approvato Regolamento CED 121/81 trattamento dati personali

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7
3 Ottobre 2019 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL CED DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che concerne la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il testo individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia o amministrative dal Centro elaborazione dati (CED) della direzione centrale della polizia criminale istituito presso il Ministero dell’interno.

Tra l’altro, il regolamento prevede che i dati raccolti e trattati per finalità amministrative sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
Inoltre, si definiscono le modalità di classificazione dei dati e delle informazioni raccolti nel CED secondo “macro categorie” omogenee, alle quali è strettamente correlata la gestione dei livelli e delle autorizzazioni all’accesso e si stabilisce, in ossequio al cosiddetto “diritto all’oblio”, che la conservazione dei dati non può protrarsi per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, in ossequio ai principi di “necessità” e “proporzionalità”, che trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione (se pari o superiore a quindici anni), ad essi possano accedere solo gli operatori di polizia autorizzati e appositamente abilitati all’accesso, unicamente per il compimento di specifiche operazioni nell’ambito di attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

Infine, il testo stabilisce le modalità in cui gli interessati possono presentare le proprie istanze e far valere i diritti previsti dalle normative in materia di dati personali, e i termini in cui il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, deputato a ricevere le istanze stesse, è tenuto a comunicare le proprie determinazioni, nonché le modalità e i termini per l’eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o il ricorso giurisdizionale.

Il testo tiene conto delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali e sarà trasmesso alla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato, per l’espressione del previsto parere.

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