martedì 24 settembre 2019

Sezione Lavoro Sentenza n. 21528 del 20/8/2019 Pubblico impiego – procedure concorsuali – annullamento per autotutela del concorso svolto – richiesta risarcimento danni – principi di diritto

23/09/2019
CORTE CASS. Sent. 21528 - 2019.pdf 336 Kb


Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il ricorrente chiede che venga riconosciuta la illegittimità della sua retrocessione alla posizione di provenienza – disposta dal Comune di cui è dipendente – a causa dell’annullamento in autotutela del concorso svolto per la copertura di un posto dirigenziale. Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni subiti sostenendo che l’annullamento d’ufficio del concorso non implica automaticamente la nullità del rapporto di lavoro stipulato sulla base del suddetto concorso. I giudici respingono la richiesta e dettano il seguente principio di diritto: “nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. n. 487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici. Pertanto il legittimo annullamento in autotutela del concorso interno sulla cui base era stato poi stipulato il contratto di lavoro, consente alla P.A. di considerare caducato il rapporto di lavoro e di non darvi ulteriore esecuzione.” Prosegue poi la Corte: “Da quanto sopra deriva che l'eventuale responsabilità della P.A. per l'accaduto non ha natura contrattuale, … trattandosi semmai di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale (e dunque extracontrattuale) ex art. 1338 c.c., per avere la P.A., attraverso l'indizione di un concorso illegittimo e la successiva stipula in base ad esso di un contratto di lavoro nullo, leso l'affidamento altrui.” Da ciò consegue che sulla base delle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, spetta a chi lamenta di aver subito un danno, dimostrarne l’esistenza e la riconducibilità al comportamento altrui. 
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