23/09/2019
CORTE CASS. Sent. 21416 - 2019.pdf 684 Kb
Il ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla ASL di cui era dipendente, per aver dichiarato che il soggetto disabile per cui beneficiava dei permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L: n. 104/ 1992, la madre, non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura, mentre la Asl, a seguito di controlli, aveva appurato che da due anni la signora soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del dipendente chiariscono il significato del comma 3 dell’art. 33 L. 104 che così stabilisce: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ...ha diritto a usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito” Dicono i giudici: “la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari….. Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi … che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia…. Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.” Il termine “ricovero” di cui all’art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.
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Il ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla ASL di cui era dipendente, per aver dichiarato che il soggetto disabile per cui beneficiava dei permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L: n. 104/ 1992, la madre, non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura, mentre la Asl, a seguito di controlli, aveva appurato che da due anni la signora soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del dipendente chiariscono il significato del comma 3 dell’art. 33 L. 104 che così stabilisce: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ...ha diritto a usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito” Dicono i giudici: “la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari….. Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi … che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia…. Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.” Il termine “ricovero” di cui all’art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.
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