23/09/2019
CORTE CASS. Sent. 18411 - 2019.pdf 335 Kb
La Corte respinge il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per avere abusato, in due circostanze, del permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992. L’agenzia investigativa assunta dalla società datrice di lavoro aveva infatti dimostrato, attraverso l’appostamento di un suo investigatore nei pressi della casa del lavoratore, che quest’ultimo, nelle giornate in cui aveva usufruito del permesso, non era mai uscito di casa, dalla mattina molto presto fino a sera inoltrata. Il ricorrente quindi era rimasto a casa tutto il tempo e non si era recato ad assistere la zia handicappata, a differenza di quello che aveva invece dichiarato. La condotta del lavoratore, aveva quindi incrinato in modo insanabile il rapporto di fiducia con la società datrice di lavoro che aveva pertanto proceduto con il licenziamento per giusta causa. La sentenza riguarda un rapporto di lavoro tra privati, ma è ovviamente applicabile anche al lavoro pubblico.
CORTE CASS. Sent. 18411 - 2019.pdf 335 Kb
La Corte respinge il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per avere abusato, in due circostanze, del permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992. L’agenzia investigativa assunta dalla società datrice di lavoro aveva infatti dimostrato, attraverso l’appostamento di un suo investigatore nei pressi della casa del lavoratore, che quest’ultimo, nelle giornate in cui aveva usufruito del permesso, non era mai uscito di casa, dalla mattina molto presto fino a sera inoltrata. Il ricorrente quindi era rimasto a casa tutto il tempo e non si era recato ad assistere la zia handicappata, a differenza di quello che aveva invece dichiarato. La condotta del lavoratore, aveva quindi incrinato in modo insanabile il rapporto di fiducia con la società datrice di lavoro che aveva pertanto proceduto con il licenziamento per giusta causa. La sentenza riguarda un rapporto di lavoro tra privati, ma è ovviamente applicabile anche al lavoro pubblico.
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