Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 14/08/2019), n.21412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
sul ricorso 11434/2014 proposto da:
COMUNE DI RHO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA;
– ricorrente –
I.G., G.G., D.I.F.,
R.S., I.D., D.L.D., C.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
A.N., B.P., GA.EL., g.f., ga.gi., M.M., O.R., P.A., RA.CA., RE.GI., RE.VA., RI.NU., S.A., SO.GI., T.I.,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 23 presso lo studio dell’Avvocato ARTURO SALERNI, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO FRANCESCO DELLA SCIUCCA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1102/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 01/10/2013 R.G.N. 2357/2010.
RITENUTO
Che:
1. Con sentenza n. 1102 depositata in data 28.1.2014 la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame proposto dai litisconsorti indicati in epigrafe, agenti o istruttori di Polizia municipale turnisti, ha condannato il Comune di Rho al pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, comma 2, CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000, rivendicato dai lavoratori per l’attività prestata nelle giornate festive infrasettimanali in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22, comma 5, dello stesso contratto;
2. avverso tale decisione il Comune di Rho propone ricorso per cassazione fondato su due motivi e i litisconsorti resistono con distinti controricorsi; tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto prestazione eccedente il normale orario di lavoro l’attività resa dal personale turnista nelle festività infrasettimanali contrariamente al chiaro tenore letterale delle due clausole contrattuali, alla loro ricostruzione logico-sistematica, all’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione;
2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5,L. n. 90 del 1954, artt. 2, 3, 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la disciplina del personale turnista dettata dal CCNL citato contiene un trattamento economico più favorevole per l’ipotesi del lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale come consentito dalla normativa vigente che configura il diritto ad astenersi al lavoro in tali giornate quale diritto disponibile;
3. Il ricorso è fondato intendendo, il Collegio, dare continuità ai principi già affermati da questa Corte in tema di prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale (Cass. n. 5727 del 2017, Cass. 7726 del 2014, Cass. nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801, 2888 del 2012, Cass. n. 8458 del 2010), condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
4. questa Corte ha già più volte affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l’art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 comparto Autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività , in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro;
5. il tenore testuale dell’art. 22, comma 5, rende palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro; essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso – di regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all’art. 22; ne costituisce riscontro la clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio;
6. pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 CCNL. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro;
7. non spetta, pertanto, la maggiorazione di cui all’art. 24, comma 2, CCNL in caso di prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, seppur coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse;
8. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessario ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa con rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Le spese del giudizio di merito sono compensate tra le parti e le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado. Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11434/2014 proposto da:
COMUNE DI RHO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA;
– ricorrente –
contro
I.G., G.G., D.I.F.,
R.S., I.D., D.L.D., C.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
A.N., B.P., GA.EL., g.f., ga.gi., M.M., O.R., P.A., RA.CA., RE.GI., RE.VA., RI.NU., S.A., SO.GI., T.I.,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 23 presso lo studio dell’Avvocato ARTURO SALERNI, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO FRANCESCO DELLA SCIUCCA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1102/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 01/10/2013 R.G.N. 2357/2010.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con sentenza n. 1102 depositata in data 28.1.2014 la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame proposto dai litisconsorti indicati in epigrafe, agenti o istruttori di Polizia municipale turnisti, ha condannato il Comune di Rho al pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, comma 2, CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000, rivendicato dai lavoratori per l’attività prestata nelle giornate festive infrasettimanali in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22, comma 5, dello stesso contratto;
2. avverso tale decisione il Comune di Rho propone ricorso per cassazione fondato su due motivi e i litisconsorti resistono con distinti controricorsi; tutte le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto prestazione eccedente il normale orario di lavoro l’attività resa dal personale turnista nelle festività infrasettimanali contrariamente al chiaro tenore letterale delle due clausole contrattuali, alla loro ricostruzione logico-sistematica, all’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione;
2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5,L. n. 90 del 1954, artt. 2, 3, 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la disciplina del personale turnista dettata dal CCNL citato contiene un trattamento economico più favorevole per l’ipotesi del lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale come consentito dalla normativa vigente che configura il diritto ad astenersi al lavoro in tali giornate quale diritto disponibile;
3. Il ricorso è fondato intendendo, il Collegio, dare continuità ai principi già affermati da questa Corte in tema di prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale (Cass. n. 5727 del 2017, Cass. 7726 del 2014, Cass. nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801, 2888 del 2012, Cass. n. 8458 del 2010), condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
4. questa Corte ha già più volte affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l’art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 comparto Autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività , in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro;
5. il tenore testuale dell’art. 22, comma 5, rende palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro; essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso – di regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all’art. 22; ne costituisce riscontro la clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio;
6. pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 CCNL. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro;
7. non spetta, pertanto, la maggiorazione di cui all’art. 24, comma 2, CCNL in caso di prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, seppur coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse;
8. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessario ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa con rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Le spese del giudizio di merito sono compensate tra le parti e le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado. Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019