sabato 7 settembre 2019

E' possibile concedere la residenza in una roulotte?

Domanda
Un nostro cittadino vive in una roulotte posteggiata in un parcheggio pubblico comunale, senza alcuna autorizzazione in tal senso e vuole chiedere la residenza. È possibile ricevere tale tipo di richiesta, viste le norme antiabusivismo? Se si, è da iscrivere come “normale” residente APR, oppure come senza fissa dimora?


Risposta

Sicuramente la richiesta deve essere ricevuta, questo per evitare l’ipotesi del reato di omissione d’atti d’ufficio.

In seguito, eventualmente, si procederà con gli appositi strumenti nell’ambito del procedimento amministrativo: se ricorre l’ipotesi dell’irricevibilità (mancando ad es. i dati obbligatori previsti nel modulo di richiesta…) si formerà un provvedimento negativo in forma semplificata, oppure si farà ricorso al preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge 241/90, infine l‘Ufficiale di Anagrafe potrà provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione.

Prima, però, di provvedere in tal senso, in riferimento al quesito specifico, è necessario riflettere bene sulla situazione di fatto. L’impostazione che si è consolidata nel tempo a proposito, che possiamo riassumere brevemente come segue, è a grandi linee questa:

l’Anagrafe si occupa di registrare la situazione di fatto e tradizionalmente tale funzione non viene snaturata dalla difesa di altri interessi (urbanistici, igienico -sanitari, di ordine pubblico, etc.). Esistono strumenti giuridici appositi, differenti da quelli anagrafici, per la tutela di tali interessi. Pertanto, in termini generali, se gli accertamenti relativi alla dimora abituale danno esito positivo, il cittadino viene iscritto in APR, indipendentemente dalle eventuali violazioni edilizie. Ovviamente la presenza deve avere carattere di stabilità e non essere itinerante;

gli organi preposti (quali il Sindaco, l’Ufficio Tecnico comunale ed il comando di Polizia) ricevono la segnalazione ad hoc da parte dell’Ufficio Anagrafe (art. 1 della legge anagrafica: “L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”).

Relativamente alle norme antiabusivismo, per potersi configurare un’occupazione abusiva, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.l. 47/2014, occorre la contestuale presenza di due requisiti: l’occupazione arbitraria di terreni o immobili altrui e la querela di parte della persona offesa. Essendo il terreno dove è posizionata la roulotte di proprietà comunale, a seguito della richiesta del cittadino, è necessario fare la segnalazione agli organi preposti (Sindaco, Comando di Polizia, Ufficio Tecnico). Il cittadino stesso dovrà indicare nella richiesta di residenza il titolo in base al quale sta occupando legittimamente l’immobile (in questo caso il terreno). Pertanto una verifica in tal senso è necessaria. Se queste segnalazioni porteranno ad una ordinanza di sgombero, o comunque alla rimozione della roulotte, prima della conclusione del procedimento anagrafico, sarebbe possibile non effettuare l’iscrizione stessa, per carenza del requisito della dimora abituale. Quindi in questo caso la motivazione del rifiuto sarà proprio determinata dalla situazione di fatto.

Riguardo all’ipotesi senza fissa dimora, è necessario chiarire che SFD è chi non fermandosi mai per lungo tempo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato residente da nessuna parte e necessita dunque di un trattamento diverso (in pratica si tratta di far coincidere la residenza anagrafica con il domicilio). Secondo l’Istat (“Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B – n. 29 –“, edizione 1992) è chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); per tali persone si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio. In base alla norme del c.d. decreto sicurezza del 2009, sono cambiate le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, vista l’introduzione dell’obbligo di fornire all’ufficiale d’anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”. Quindi fondamentalmente la distinzione tra iscrizione APR e SFD si gioca sulla differenza tra i concetti di residenza (dimora abitale) e domicilio (sede principale dei propri affari e interessi).

Per concludere, e tornare al caso oggetto del quesito, sarà il cittadino che farà una richiesta di “normale” residenza APR, oppure di iscrizione come SFD, alla quale dovrete rispondere, utilizzando gli strumenti procedimentali ad hoc, in base alle verifiche ed agli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, tenendo presenti i concetti che abbiamo cercato di chiarire per delineare le due diverse situazioni.

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