lunedì 12 agosto 2019

Pubblicato il decreto sicurezza bis (testo coordinato)


LEGGE 8 agosto 2019, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00089) (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2019 
  
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53
Testo del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.». (19A05128) (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)
 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 
Testo del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 138 del 14  giugno  2019),  coordinato  con  la
legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in  materia
di ordine e sicurezza pubblica.». (19A05128) 
(GU n.186 del 9-8-2019)
 
 Vigente al: 9-8-2019  
 
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione
illegale e di ordine e sicurezza pubblica

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
       Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 
                    e in materia di immigrazione 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°  aprile  1981,  n.
121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui  al  comma
1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,  puo'
limitare o vietare l'ingresso, il transito o la  sosta  di  navi  nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in servizio governativo non  commerciale,  per  motivi  di  ordine  e
sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano  le  condizioni  di
cui all'articolo 19, (( paragrafo 2  )),  lettera  g),  limitatamente
alle  violazioni  delle  leggi   di   immigrazione   vigenti,   della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati  e
atto finale, fatta a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,  ((  resa
esecutiva dalla )) legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e'
adottato di concerto con il Ministro della difesa e con  il  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   secondo   le   rispettive
competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.». 
                               Art. 2 
 
          Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia 
            di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 6 (( sono inseriti i seguenti )): 
    «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare  o  di  navi  in
servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e'
tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le
limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma
1-ter. (( In caso di violazione del divieto di ingresso,  transito  o
sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando
il fatto costituisce reato, si applica al comandante  della  nave  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000  a
euro 1.000.000. La responsabilita' solidale  di  cui  all'articolo  6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende  all'armatore  della
nave. E' sempre  disposta  la  confisca  della  nave  utilizzata  per
commettere la violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro
cautelare. A seguito di provvedimento definitivo  di  confisca,  sono
imputabili all'armatore e al proprietario della  nave  gli  oneri  di
custodia delle imbarcazioni  sottoposte  a  sequestro  cautelare.  ))
All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al
controllo,  provvede  il  prefetto  territorialmente  competente.  Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
    (( 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del  comma  6-bis  possono
essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle
Capitanerie  di  porto  o  alla  Marina  militare  ovvero  ad   altre
amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta  per  l'impiego
in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene
inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello  Stato  e,  a
richiesta, assegnata all'amministrazione che ne  ha  avuto  l'uso  ai
sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata
istanza di affidamento  o  che  non  sia  richiesta  in  assegnazione
dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del  comma  6-ter
e', a richiesta,  assegnata  a  pubbliche  amministrazioni  per  fini
istituzionali ovvero venduta, anche per  parti  separate.  Gli  oneri
relativi  alla  gestione  delle  navi  sono  posti  a  carico   delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi  non  utilmente  impiegabili  e
rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo  di  vendita  sono
destinate   alla   distruzione.   Si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. )) 
  (( 1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative  per  le
violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo  12  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse,
disposta ai sensi del citato articolo 12, sono  versate  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno,  da  ripartire,  su  richiesta  delle   amministrazioni
interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia
e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro
della difesa e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse del fondo di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
amministrazioni  interessate  che  abbiano  comunicato  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo  anno,  ai  fini  della
partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri  sostenuti  per
la gestione,  la  custodia  e  la  distruzione  delle  navi  ad  esse
assegnate. Le  somme  non  impegnate  entro  la  fine  dell'esercizio
possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. )) 
  2. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a  euro  500.000
per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno, e, quanto a euro 150.000  per  l'anno  2019  e  a  euro
300.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte, per l'anno  2019,  nel  Fondo  per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
)) Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 3 
 
       Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,
dopo le parole « articolo 12, commi » e' inserita la seguente:  «  1,
». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  solo   ai
procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
                            (( Art. 3 bis 
 
      Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale,  dopo
la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: 
    «m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave
da   guerra,   previsto   dall'articolo   1100   del   codice   della
navigazione.». )) 
                              (( Art. 4 
 
                   Potenziamento delle operazioni 
                     di polizia sotto copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti  dall'implementazione  dell'utilizzo  dello
strumento investigativo  delle  operazioni  sotto  copertura  di  cui
all'articolo  9  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  anche  con
riferimento   alle   attivita'   di   contrasto   del   delitto    di
favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  in   relazione   al
concorso di operatori di polizia di Stati con  i  quali  siano  stati
stipulati  appositi  accordi  per  il  loro  impiego  nel  territorio
nazionale,  valutati  in  euro  500.000  per  l'anno  2019,  in  euro
1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
                               Art. 5 
 
          Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo
le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti:  ((  «e
comunque entro le sei  ore  successive  all'arrivo  ))  nel  caso  di
soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,». 
  (( 1-bis. Le modalita' di comunicazione, con  mezzi  informatici  o
telematici, dei dati delle  persone  alloggiate  sono  integrate  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  al  fine   di   consentire   il
collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di
pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al  comma  1  entrano  in  vigore  il
novantesimo giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  del
decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale. )) 
                               Art. 6 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 
 
  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al secondo comma, la parola «Il» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»; 
  2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Qualora il fatto
e' commesso in occasione  delle  manifestazioni  previste  dal  primo
comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni  e
con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge
13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso  di  manifestazioni  in
luogo  pubblico   o   aperto   al   pubblico,   lancia   o   utilizza
illegittimamente,  in  modo  da  creare  un  concreto  pericolo   per
l'incolumita' delle  persone,  razzi,  bengala,  fuochi  artificiali,
petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di  gas  visibile  o  in
grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero
bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( Quando il fatto e'
commesso in modo da creare  un  concreto  pericolo  per  l'integrita'
delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.». )) 
                               Art. 7 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono
aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo  pubblico
o aperto al pubblico ovvero»; 
  b) all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il  seguente:
«Quando la condotta di cui al primo comma  e'  posta  in  essere  nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  si
applica la reclusione fino a due anni»; 
  (( b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; 
  b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: «fino a tre  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; )) 
  c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le  parole  «e'  commesso»
sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»; 
  d) all'articolo 635: 
  1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si  svolgono  in
luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 
  2) dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Chiunque
distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 
  3) al quarto comma le parole «al primo e  al  secondo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti». 
Capo II
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione
amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza

                               Art. 8 
 
Misure  straordinarie  per  l'eliminazione  dell'arretrato   relativo
  all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive 
 
  1. Al fine di  dare  attuazione  ad  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare  la  piena  efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione   e
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro  a  tempo
determinato  di  durata  annuale,  anche  in  sovrannumero   rispetto
all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  ordinarie   e   straordinarie
previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di cui  200  unita'  di
Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione  di  personale  di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  in  deroga  ai
limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  con  le  modalita'   semplificate   di   cui
all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
nonche'  mediante  l'avviamento  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'
mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria
puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei
soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui
all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno  2019  e  in  euro
27.029.263 per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  delle  risorse  iscritte  sul  Fondo  per  il   federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, ((  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  ))  del  Ministero
dell'interno. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                            (( Art. 8 bis 
 
          Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di agevolare la  destinazione  di  immobili  pubblici  a
presidi  delle  Forze  di  polizia,  all'articolo  8,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Ai  fini   della   predisposizione   della   progettazione
necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione  degli
investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono  utilizzate
le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze trasferite o da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio,
previo accordo  tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima  Agenzia
limitatamente   al   processo   di   individuazione   dei    predetti
investimenti.». )) 
                            (( Art. 8 ter 
 
Incremento del monte ore di lavoro  straordinario  per  il  personale
  operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a  259.890  ore  per  l'anno
2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per  l'anno
2019 e  a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede: 
  a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte  per  l'anno  2019  nel  Fondo  per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 
  b) quanto a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. )) 
                          (( Art. 8 quater 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  personale  dell'Amministrazione
                         civile dell'interno 
 
  1. Successivamente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
di  organizzazione  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   32   del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132,  al  fine  di  assicurare  una
maggiore   funzionalita'   delle   attivita'    economico-finanziarie
derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica  del
Ministero dell'interno  puo'  essere  incrementata  di  un  posto  di
funzione dirigenziale di livello generale da assegnare  al  personale
dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni
della dotazione organica di cui al primo  periodo  sono  attuate  con
regolamento  di  organizzazione,   da   adottare   ai   sensi   della
legislazione vigente. 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge  17  febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017, n. 46, e' inserito il seguente: 
  «1.1. All'atto della cessazione  dell'attivita'  delle  Commissioni
territoriali per il riconoscimento della  protezione  internazionale,
determinata  con  provvedimento  di  natura  non  regolamentare,   il
personale  ivi  assegnato,  previo  eventuale  esperimento   di   una
procedura di  mobilita'  su  base  volontaria,  e'  ricollocato,  nel
rispettivo ambito regionale, presso le sedi  centrali  e  periferiche
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di
criteri   connessi   alle   esigenze   organizzative   e   funzionali
dell'Amministrazione  stessa.  In  caso   di   ricostituzione   delle
Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale,  il  personale  di  cui  al  periodo  precedente   e'
ricollocato  presso  le  sedi  di  provenienza,  ferma  restando   la
dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.». )) 
                               Art. 9 
 
     Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione 
               di dati personali e di intercettazioni 
 
  1. Il previgente articolo 57  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo
49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  riprende
vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2019. 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»; 
  b) al comma 2, le parole «a decorrere  dal  1°  agosto  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020.». 
                               Art. 10 
 
            Misure urgenti per il presidio del territorio 
              in occasione dell'Universiade Napoli 2019 
 
  1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse
allo svolgimento dell'Universiade  Napoli  2019,  il  contingente  di
personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza
a siti e obiettivi sensibili,  e'  incrementato,  a  partire  dal  20
giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di  ulteriori  500  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125.  L'impiego  del
predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata
ai sensi del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Ai  relativi
oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
iscritte  sul  Fondo  per  il  federalismo  amministrativo  di  parte
corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, (( nell'ambito dello
stato di previsione )) del Ministero dell'interno. 
                           (( Art. 10 bis 
 
Misure per l'approvvigionamento dei  pasti  per  il  personale  delle
  Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede 
 
  1. Al fine di garantire al personale  delle  Forze  di  polizia  la
fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti
fuori sede in  localita'  in  cui  non  siano  disponibili  strutture
adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati  di
ristorazione, e' autorizzata la spesa di 1.330.000  euro  per  l'anno
2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di  5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno  2021.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. )) 
                           (( Art. 10 ter 
 
Raccordo  e  coordinamento  degli  istituti,  scuole  e   centri   di
          formazione e addestramento della Polizia di Stato 
 
  1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle  attivita'  di
formazione e di addestramento del personale della Polizia  di  Stato,
e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di  Stato,  cui
e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza,  nell'ambito
della  dotazione  organica  vigente  e  fermo  restando   il   numero
complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno.
Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento
della pubblica sicurezza espletano  le  funzioni  di  raccordo  e  di
uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione  e
addestramento della Polizia  di  Stato.  Ferma  restando  la  diretta
dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della
legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al  primo
periodo del presente comma dipendono i predetti  istituti,  scuole  e
centri di formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente
allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento,  i
centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico. 
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   definite
l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle  scuole  della
Polizia di Stato. 
  2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai
relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.». )) 
                               Art. 11 
 
             Disposizioni sui soggiorni di breve durata 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n.  68,  le
parole «visite, affari,  turismo  e  studio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: ((  «missione,  gara  sportiva,  visita,  affari,  turismo,
ricerca scientifica e studio». )) 
                               Art. 12 
 
         Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio 
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  destinato  a
finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno  al  bilancio
generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque  denominate,
con finalita' premiali per la particolare collaborazione nel  settore
della riammissione di soggetti  irregolari  presenti  sul  territorio
nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea. 
  2. La dotazione di cui al comma 1 puo' essere incrementata  da  una
quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata  annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma  767,  secondo
periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Alla copertura degli oneri  di  cui  al  comma  1,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                           (( Art. 12 bis 
 
           Misure urgenti per assicurare la funzionalita' 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. Al fine  di  accelerare  il  miglioramento  e  il  ricambio  del
vestiario del personale della Polizia  di  Stato  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. 
  2. Al fine  di  assicurare  il  medesimo  trattamento  a  tutto  il
personale del  comparto  sicurezza  e  difesa,  a  decorrere  dal  1o
settembre 2019 fino alla data di adozione dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del  buono  pasto
spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7
euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per
l'anno 2019 e a  euro  895.632  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
comprensivi  degli  effetti  indotti  sulla   carriera   dirigenziale
penitenziaria, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107
del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza  di
polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo  delle  capitanerie  di
porto, nonche'  agli  effetti  indotti  sulla  carriera  dirigenziale
penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442,  lettera
a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue: 
  a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di  spesa  per  la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»,  sono
incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019,  di  407.329  euro  per
l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e  di  1.500.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario,
ai sensi del citato articolo 9 del decreto  legislativo  n.  139  del
2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione  annuale  di  spesa,
pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per  l'anno
2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843  annui  a
decorrere dall'anno 2022; 
  b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Disposizioni
transitorie, finali e copertura finanziaria»; 
  2) la  rubrica  dell'articolo  12  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente: 
  «01. In sede di  prima  applicazione  e  limitatamente  al  biennio
2019-2020, la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  determinata  in
sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»; 
  c) per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  alla  lettera  b),
numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per  l'anno  2019,
di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021. 
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 149 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «E'
istituito un fondo con una dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021,  da  destinare  all'incremento
del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di
risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del
personale     di     livello      dirigenziale      contrattualizzato
dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo»; 
  b) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
  «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo  del  comma  149
possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un
massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi  strutturali
di   spesa   corrente   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione  dei
servizi di noleggio e assicurazione  degli  automezzi  del  programma
"Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"
nell'ambito della missione "Ordine pubblico  e  sicurezza",  iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure  e  i
conseguenti  risparmi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  31  ottobre  2019.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  5. Il fondo di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il
biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3),
4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a
12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. )) 
                           (( Art. 12 ter 
 
Alimentazione  del  fondo  risorse  decentrate   per   il   personale
  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione   civile
  dell'interno 
 
  1. Allo scopo di alimentare il  fondo  risorse  decentrate  per  la
remunerazione   delle   maggiori   attivita'   rese   dal   personale
contrattualizzato  non   dirigenziale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019
e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  nell'ambito  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno; 
  b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. )) 
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in
occasione di manifestazioni sportive

                               Art. 13 
 
           Misure per il contrasto di fenomeni di violenza 
                 connessi a manifestazioni sportive 
 
  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive  specificamente  indicate,
nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
manifestazioni medesime, nei confronti di: 
  a) coloro che risultino denunciati per aver preso  parte  attiva  a
episodi di violenza su persone o cose  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive, o che  nelle  medesime  circostanze  abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 
  b) coloro che, sulla base di elementi  di  fatto,  risultino  avere
tenuto, anche  all'estero,  sia  singolarmente  che  in  gruppo,  una
condotta  evidentemente  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  a
episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o da  creare  turbative  per  l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); 
  c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza
non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per  alcuno  dei
reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,  della  legge  18
aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22  maggio  1975,  n.
152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26  aprile  1993,  n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  1993,  n.
205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente  legge,
per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge  8  febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, o per alcuno  dei  delitti  contro  l'ordine  pubblico  o  dei
delitti di  comune  pericolo  mediante  violenza,  di  cui  al  libro
secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di
cui all'articolo 588 dello  stesso  codice,  ovvero  per  alcuno  dei
delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice
di procedura penale, anche se il  fatto  non  e'  stato  commesso  in
occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
  d) (( soggetti )) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  se  la  condotta
non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter. Il divieto di cui al comma  1  puo'  essere  disposto
anche per le manifestazioni  sportive  che  si  svolgono  all'estero,
specificamente indicate. Il divieto di  accesso  alle  manifestazioni
sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto  anche  dalle
competenti autorita' degli altri Stati  membri  dell'Unione  europea,
con i provvedimenti previsti dai rispettivi  ordinamenti.  Per  fatti
commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente  o
dagli organi delle Forze di polizia italiane  che  assicurano,  sulla
base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita'
nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del  luogo
di dimora abituale del destinatario della misura.»; 
  (( 3) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei
confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo
periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al  comma  2  e  la
durata del  nuovo  divieto  e  della  prescrizione  non  puo'  essere
inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»; )) 
      4) al comma 7, le parole «da due a otto anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da due a dieci anni»; 
  (( 5) al comma 8-bis, dopo le parole:  «se  il  soggetto»  e  prima
delle parole: «ha dato prova» sono inserite le seguenti: «ha adottato
condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del
danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o  la  concreta
collaborazione  con  l'autorita'  di  polizia   o   con   l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai
fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo
svolgimento  di  lavori  di  pubblica  utilita',  secondo   modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, consistenti nella prestazione di  un'attivita'  non
retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,
le province e i comuni, e»; )) 
      6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
        «8-ter. Con il divieto di cui al comma  1  il  questore  puo'
imporre ai soggetti  che  risultano  definitivamente  condannati  per
delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3,  comma  4,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i  quali
puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma  6  del  medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei  divieti  di  cui  al  periodo
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76,  comma  2,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»; 
    b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,
si applicano altresi' a chiunque  commette  uno  dei  fatti  previsti
dagli articoli 336 e  337  del  codice  penale  nei  confronti  degli
arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita'  tecnica
delle manifestazioni sportive.»; 
    c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
      «1-bis. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  altresi'  a
chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del
codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti  che
assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  E'  vietato  alle  societa'  sportive  corrispondere,   in
qualsiasi forma,  diretta  o  indiretta,  sovvenzioni,  contributi  e
facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti
e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: 
        a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e  fino  a  che  non  sia  intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; 
        b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo  6
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  per  la  durata
del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la  riabilitazione
ai sensi dell'articolo 70 del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011; 
        c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza
non definitiva,  per  reati  commessi  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Alle societa' sportive e'  vietato  altresi'  stipulare
con soggetti destinatari dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti  aventi
ad oggetto la concessione  dei  diritti  previsti  dall'articolo  20,
commi 1 e 2, del codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30.  E'  parimenti  vietato
alle  societa'  sportive  corrispondere  contributi,  sovvenzioni   e
facilitazioni di qualsiasi genere  ad  associazioni  di  sostenitori,
comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»; 
    c) al comma 3, le parole «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
                               Art. 14 
 
                      Ampliamento delle ipotesi 
                  di fermo di indiziato di delitto 
 
  1. All'articolo 77, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo  4»  sono
inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati
di un delitto commesso in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni
sportive». 
                               Art. 15 
 
                 Disposizioni in materia di arresto 
                       in flagranza differita 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  6-ter,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2020»  sono
soppresse; 
  b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso. 
                               Art. 16 
 
       Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-sexies)  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o  a  causa
di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti  da  o  verso  i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»; 
    b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «L'offesa non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
particolare tenuita' quando si procede per delitti,  puniti  con  una
pena superiore nel massimo a due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione,
commessi in occasione o a  causa  di  manifestazioni  sportive  ((  ,
ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e  341-bis,  quando  il
reato  e'  commesso  nei   confronti   di   un   pubblico   ufficiale
nell'esercizio delle proprie funzioni.». )) 
                           (( Art. 16 bis 
 
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
dopo le parole: «di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dall'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.». )) 
                               Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24  febbraio  2003,
  n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,
  n. 88 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole  «nei  luoghi  in  cui  si  svolge  la
manifestazione sportiva  o  in  quelli  interessati  alla  sosta,  al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alla
manifestazione  medesima,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
manifestazioni sportive»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,
si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». 
                           (( Art. 17 bis 
 
Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica  di  capo  squadra
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  14-septies,  comma  3,  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si  applicano  anche  alla
procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica  di  capo  squadra
del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a  quelli  vacanti
al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per  l'anno
2019, si provvede mediante utilizzo delle  risorse  iscritte  per  il
medesimo anno nel Fondo per il federalismo  amministrativo  di  parte
corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  nell'ambito  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. )) 
                               Art. 18 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.