Un sindaco ha chiesto se, con riguardo alle prescrizioni di cui al comma 12-bis della citata normativa, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno.
I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 118/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, hanno richiamato il principio espresso dalla sezione Autonomie con la deliberazione n. 1/2019 secondo cui “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 118 – 19
self-entilocali.it
I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 118/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, hanno richiamato il principio espresso dalla sezione Autonomie con la deliberazione n. 1/2019 secondo cui “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 118 – 19
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