Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 35 bis del d.l. 113/2018, disciplinante le facoltà assunzionali per il personale di polizia municipale.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 50/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato che tale disposizione ha ampliato, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016 (sez. Lombardia, del n. 153/2019).
Il fatto che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016) non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni (sez. Lombardia, del. n. 52/2019 e n. 83/2019).
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 50 – 19
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 50/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato che tale disposizione ha ampliato, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016 (sez. Lombardia, del n. 153/2019).
Il fatto che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016) non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni (sez. Lombardia, del. n. 52/2019 e n. 83/2019).
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