Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere con l’assunzione mediante procedura concorsuale di un agente di Polizia Locale, in sostituzione di altro presente in dotazione organica ed in uscita per mobilità nel corso del 2019.
I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 153/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 35 bis del d.l. 113/2018 ha ampliato, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole.
Nulla, invece, è stato disposto, in relazione alla normativa (articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012) relativa al turn over conseguente al reclutamento di personale derivante da mobilità volontaria, il quale, com’è noto, risulta essere irrilevante e “neutro” non costituendo, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, né nuova assunzione per l’ente ricevente, né cessazione per l’ente cedente: quest’ultimo, infatti, potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 153 – 19
self-entilocali.it
I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 153/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 35 bis del d.l. 113/2018 ha ampliato, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole.
Nulla, invece, è stato disposto, in relazione alla normativa (articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012) relativa al turn over conseguente al reclutamento di personale derivante da mobilità volontaria, il quale, com’è noto, risulta essere irrilevante e “neutro” non costituendo, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, né nuova assunzione per l’ente ricevente, né cessazione per l’ente cedente: quest’ultimo, infatti, potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata.
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CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 153 – 19
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