lunedì 3 giugno 2019

Il Comunicato della Cassazione sulla Cannabis light

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONI UNITE PENALI



Informazione provvisoria n. 15 del 30 maggio 2019


Questione controversa: 
Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente rilevanti ai sensi di tale normativa
Soluzione adottata:
La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
Riferimenti normativi:
legge 2 dicembre 2016, n. 242, artt. 1, 2, 3, 4; d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73".
Il Presidente


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Oltre all’informazione provvisoria n. 15 con cui è stato precisato che la commercializzazione della cannabis light è penalmente rilevante, le Sezioni Unite Penali hanno depositato ieri altre informazioni in tema di sequestro preventivo, principio di immutabilità del giudice e archiviazione per particolare tenuità del fatto

da  http://www.dirittoegiustizia.it