I principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza del 13 giugno 2019.
La Corte di Cassazione Penale con sentenza
del 13 giugno 2019 ha ribadito che in tema di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone, che l'esercizio di una attività o
di un mestiere rumoroso, integra:
a) l'illecito amministrativo di cui
all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di
emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
b) il reato di cui al comma primo dell'art. 659,
cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo
dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta
idonea a turbare la pubblica quiete;
c) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659
cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o
prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o
della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione
sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447
del 1995.
Sulla base di tale chiarimento, la Suprema Corte ha escluso che
nella vicenda attenzionata - nella quale gli imputati erano stati
condannati penalmente per il reato previsto e punito dall’art. 659 del
codice penale perché quali utilizzatori di un locale da ballo
arrecavano molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo delle
persone residenti nelle immediate adiacenze dei predetto locali
diffondendo ad ora tarda musica ad alto volume, chiaramente udibile
anche all'esterno - si fosse in presenza di un mero superamento dei
limiti di legge fissati per le emissioni sonore, dovendosi così
escludere la possibile applicazione della I. n. 447 del 1995, art. 10.
In particolare, la ritenuta esclusione dell’illecito
amministrativo e, per contro, la ricorrenza della fattispecie penale è
risultata fondata sulla base delle dichiarazioni di tutti i vicini
residenti - che lamentavano l'impossibilità di riposare a causa di forti
rumori tutto l'arco della giornata fino alle 23 nonché di poter tenere
le finestre aperte, le quali - precisa la Corte - coniugate
all'accertamento tecnico espletato integrano il reato contestato.
Enrico Michetti
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
LINK