Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottohre 2018, n. I 13, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il ./Unzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzala. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle }òrze armate". CHIARIMENTI OPERATIVI.
ASAPS
Si fa seguito alla circolare Prot. n, 300/ A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.
In questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni sono state rappresentate alcune criticità operative afferenti soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell'UE, che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero.
Per tali soggetti che, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le nonne comunitarie in materia, si è posta l'esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto di cui all'art. 93, comma 1 bis, C.d.S. anche in ragione della concreta ed oggettiva difficoltà di procedere ad accertamenti su strada. Ciò consentirà di valorizzare adeguatamente tale permanenza in Italia.
In particolare, a fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art 93 C.d.S, diversamente da quanto indicato in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni al punto 1.5 dell'allegato 3 alla richiamata circolare del 10 gennaio 2019 Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 ( cfr scheda illustrativa allegata n. 3), la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.
Ciò premesso, a parziale modifica del citato punto 1.5 della richiamata circolare, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, con il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all'attenzione delle Amministrazioni interessate, si ritiene che le disposizioni dell'art. 93 ai commi I-bis, 1-ter e 1-quater CdS non possano trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.
Per effetto delle indicazioni sopraesposte, il punto 1.5 della circolare in premessa si deve intendere sostituito dal seguente: "1.5 Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non sifa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell'art. 93 ai commi I-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrfica in Italia.
Si fa seguito alla circolare Prot. n, 300/ A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.
In questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni sono state rappresentate alcune criticità operative afferenti soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell'UE, che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero.
Per tali soggetti che, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le nonne comunitarie in materia, si è posta l'esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto di cui all'art. 93, comma 1 bis, C.d.S. anche in ragione della concreta ed oggettiva difficoltà di procedere ad accertamenti su strada. Ciò consentirà di valorizzare adeguatamente tale permanenza in Italia.
In particolare, a fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art 93 C.d.S, diversamente da quanto indicato in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni al punto 1.5 dell'allegato 3 alla richiamata circolare del 10 gennaio 2019 Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 ( cfr scheda illustrativa allegata n. 3), la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.
Ciò premesso, a parziale modifica del citato punto 1.5 della richiamata circolare, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, con il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all'attenzione delle Amministrazioni interessate, si ritiene che le disposizioni dell'art. 93 ai commi I-bis, 1-ter e 1-quater CdS non possano trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.
Per effetto delle indicazioni sopraesposte, il punto 1.5 della circolare in premessa si deve intendere sostituito dal seguente: "1.5 Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non sifa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell'art. 93 ai commi I-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrfica in Italia.