sabato 15 giugno 2019

Certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19G00061) (GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2019 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121,
concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e  psichici  per  il
conseguimento e la conferma di validita' della  patente  di  guida  e
l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione
I;
  Vista la legge 29 luglio 2010,  n.  120,  recante  Disposizioni  in materia di sicurezza stradale e, in particolare,  l'articolo  21,  in materia di rinnovo di validita' della patente di guida;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la patente di guida e, in  particolare,  l'allegato  III  concernente  i requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per  la  guida  di  un veicolo a motore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione  del  nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e  i  relativi modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5  e  IV-6  allegati  al Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni previste  dal  citato  codice  dell'amministrazione   digitale,   che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche  al
fine  di  favorire  il  loro  processo  di  dematerializzazione,  con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei  procedimenti  e della documentazione in formato cartaceo;
  Considerata la necessita' di  tutelare  la  riservatezza  dei  dati sanitari contenuti nei documenti attestanti  l'idoneita'  psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore;
  Considerato, altresi', necessario informatizzare la  procedura  per il rilascio delle patenti di guida in  sede  di  conseguimento  della stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo  di validita'  e,  conseguentemente,  prevedere  un  unico   modello   di trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente  di veicolo a motore,  anziche'  i  suindicati  tre  diversi  modelli  di certificazione sanitaria;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover   uniformare   l'applicazione   del richiamato articolo 331 del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 495 del 1992 alle  disposizioni  del  codice  dell'amministrazione digitale, prediligendo la trasmissione in via  telematica  dell'esito della visita medica per il  rilascio  della  patente  di  guida  agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli  affari generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 marzo 2019;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il Ministro della salute;

Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

Modifiche all’articolo 331 del decreto   del   Presidente   della   Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

  «Art. 331 (Art. 119 cod.  sta.)  (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore). 
-   1.L'attestazione del possesso dei requisiti  di  idoneità  psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida  è  comunicata  per via telematica, dal sanitario o dalla commissione  medica  locale  di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  secondo  le  modalità  stabilite  con  decreto   del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottato  previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello  informatizzato  di  cui  all'Allegato  IV.4,  al Titolo IV - Parte II.
  2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti  di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero  ritiene necessario  imporre  al   richiedente   specifiche   prescrizioni   o adattamenti, ovvero ancora prevede  una  conferma  di  validità  del documento per un termine inferiore a quello  ordinariamente  previsto dall'articolo    126    del    codice,    rilascia    all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la  quale  è  ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».
                               Art. 2

            Modifiche dei modelli dei certificati medici

  1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, è sostituito da quello allegato   al   presente regolamento.  
  2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.
                               Art. 3

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

                                  Toninelli,      Ministro      delle infrastrutture e dei trasporti

                                  Grillo, Ministro della salute


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n.973.
                                                             Allegato

                                          Modello IV. 4 Art. 331     

RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA
                          PATENTE DI GUIDA

              Parte di provvedimento in formato grafico