DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19G00061) (GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2019
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19G00061) (GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2019
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190,
recante la delega al Governo
per la
revisione delle norme
concernenti la disciplina
della
circolazione
stradale e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285, recante il
nuovo codice della
strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121,
concernenti,
rispettivamente, i requisiti fisici e
psichici per il
conseguimento e la
conferma di validita' della patente di
guida e
l'esame di
idoneita' per il conseguimento della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 giugno
2003, n.
196, recante il
codice in materia
di protezione dei dati personali,
come modificato
dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il codice
dell'amministrazione
digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione
I;
Vista la legge 29 luglio 2010, n.
120, recante Disposizioni
in materia di
sicurezza stradale e, in particolare,
l'articolo 21, in materia di rinnovo
di validita' della patente di guida;
Visto il
decreto legislativo 18
aprile 2011, n.
59, recante attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida e,
in particolare, l'allegato
III concernente i requisiti minimi di
idoneita' fisica e mentale per la guida
di un veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
regolamento di esecuzione e attuazione
del nuovo codice della
strada, e, in particolare, l'articolo 331 e
i relativi modelli di
certificazione sanitaria IV-4, IV-5
e IV-6 allegati
al Titolo IV, Parte
II, del regolamento medesimo;
Considerata
la necessita' di
dare seguito alle
disposizioni previste dal citato codice
dell'amministrazione
digitale, che prevedono la
progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al
fine di
favorire il loro
processo di dematerializzazione, con conseguente
riduzione dei termini di conclusione dei
procedimenti e della
documentazione in formato cartaceo;
Considerata la necessita' di tutelare
la riservatezza dei
dati sanitari contenuti
nei documenti attestanti
l'idoneita' psicofisica alla guida dei
conducenti di veicoli a motore;
Considerato, altresi', necessario
informatizzare la procedura per il rilascio delle
patenti di guida in sede di
conseguimento della stessa ovvero in
caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo di validita' e,
conseguentemente, prevedere un
unico modello di trasmissione del
giudizio di idoneita' psicofisica del conducente di veicolo a
motore, anziche' i
suindicati tre diversi
modelli di certificazione
sanitaria;
Ritenuto,
pertanto, di dover
uniformare l'applicazione del richiamato articolo
331 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992
alle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale,
prediligendo la trasmissione in via
telematica dell'esito della visita medica
per il rilascio della
patente di guida
agli uffici del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito
il parere del
Garante per la
protezione dei dati personali, espresso
nella riunione del 15 febbraio 2018; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei
ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 2018;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018; Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 20
marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di
concerto con il Ministro della
salute;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
Modifiche all’articolo 331 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L'articolo
331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. sta.)
(Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli
a motore).
- 1.L'attestazione
del possesso dei requisiti di idoneità
psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è
comunicata per via telematica,
dal sanitario o dalla commissione
medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le modalità
stabilite con decreto
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione
dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di
cui all'Allegato IV.4,
al Titolo IV - Parte II.
2. Se il
medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità
della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce,
ovvero ritiene necessario imporre
al richiedente specifiche
prescrizioni o adattamenti,
ovvero ancora prevede una conferma
di validità del documento per un termine inferiore a
quello ordinariamente previsto dall'articolo 126
del codice, rilascia
all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti
dall'ordinamento.».
Art. 2
Modifiche dei modelli dei
certificati medici
1. Il modello di certificato medico
IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito da
quello allegato al presente regolamento.
2. I modelli di certificati medici
IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.
Art. 3
Disposizioni
finali
1. Le disposizioni del presente regolamento
si applicano dal 1° giugno 2019.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Grillo,
Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n.973.
Modello IV. 4 Art. 331
RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA
PATENTE DI
GUIDA
Parte di provvedimento
in formato grafico