giovedì 2 maggio 2019

Comunicazione di cessione di fabbricato come se non esistesse...

Comunicazione di cessione di fabbricato nell’ambito di un procedimento di emersione da lavoro irregolare
Cons. St., sez. III, 30 aprile 2019, n. 2801 - Pres. (ff.) Ferrari, est. Manzione

  • Straniero - Emersione lavoro irregolare - Cessione fabbricato - Comunicazione - Omissione - Conseguenza.

La comunicazione di cessione di fabbricato di cui all’art. 7, d.lgs. n. 286 del 1998 non consegnata all’Ufficio di P.S. competente a riceverla è tamquam non esset in quanto non ha esplicato la funzione di mettere l’Amministrazione a conoscenza dell’ ospitalità resa allo straniero; la produzione del relativo modulo nell’ambito di un procedimento di emersione da lavoro irregolare, pertanto, non accompagnata da dichiarazioni mendaci sul punto, è inidonea a dimostrare la disponibilità di un alloggio da parte dello straniero, ma non determina ex se la nullità del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 12, del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109; l’adempimento, ancorché tardivo, all’obbligo di comunicazione, non incide sulla pregressa sussistenza di fattispecie di illeciti, ma deve comunque essere valutato dall’Ufficio in sede di istruttoria dell’istanza di emersione, se non altro quale elemento sopraggiunto ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (1).

(1) La Sezione affronta il tema della non veridicità dei fatti sulla base dei quali vieni stipulato il contratto di soggiorno, necessario nell’ambito della procedura di emersione da lavoro irregolare a vantaggio di uno straniero (art. 5, comma 12, d.lgs. n. 16 luglio 2012, n. 109). Non integra ex se un dato non rispondente al vero la produzione di un documento inidoneo a comprovare la disponibilità di un alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte del lavoratore straniero. Tale deve ritenersi il modulo della comunicazione di cessione del fabbricato ove effettivamente lo straniero dimora, compilato con dati veritieri, ma privo del timbro dell’ufficio presso il quale avrebbe dovuto essere presentato nel termine di 48 ore di cui all’art. 7, d.lgs. n. 286 del 1998.
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