Corte di Cassazione Se c'è il sole la pipì si può fare senza il giubbotto catarifrangente

L'improvviso bisogno fisiologico è un malessere che giustifica la sosta in corsia d'emergenza.

L’improvviso bisogno fisiologico - anche se non dovuto a malfunzionamento organico - giustifica la sosta in corsia d’'emergenza, per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza stessa, poiché non consente di guidare con la dovuta attenzione in quanto esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada. In tal caso, infatti, il bisogno di minzione integra quel “malessere” al ricorrere del quale il Codice della Strada consente la sosta d’emergenza.

È questo, in sintesi, l'orientamento giurisprudenziale che ha fatto evitare il carcere ad un tassista romano che, per un bisogno impellente - a suo dire legato a problemi di prostata e, quindi, ad un’incontinenza cronica - si era fermato nella corsia d’emergenza del Grande Roccordo Anulare venendo coinvolto in un tragico incidente stradale.

Più precisamente la bizzarra, quanto triste vicenda giunta innanzi alla Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione vede come protagonista un tassista processato per il reato di omicidio colposo perchè, mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare in orario mattutino, decideva di fermarsi, arrestando la marcia del suo taxi in corsia d'emergenza: motivo della fermata era un impellente bisogno fisiologico. Finita l’operazione di “liberazione”, mentre stava risalendo sulla sua autovettura, veniva violentemente tamponato da un motociclo il cui conducente, in esito all'urto, purtroppo, decedeva.

Gli eredi di quest’ultimo hanno impugnato in Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma, che confermava la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva assolto il tassista con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Nel rigettare i motivi d'appello degli eredi della vittima, la Corte capitolina aveva attenzionato l'età del tassista (nato nel 1936) e il fatto che egli era affetto da problemi prostatici, per ravvisare nella specie la condizione di "malessere" che legittimava l'imputato a fermarsi in corsia d'emergenza.

La Corte di Cassazione con sentenza del 26 marzo 2019 (Presidente: Izzo Fausto Relatore: Pavich Giuseppe Data Udienza: 19.2.2019) ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi precisando il concetto di “malessere” che giustifica la sosta ai fini di quanto stabilito dall'art. 176, comma 5, Codice della Strada secondo cui “Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo (…)”.

In particolare, sul presupposto che la sosta d'emergenza è giustificata, a norma dell'art. 176 comma 6 del Codice della Strada, per «il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa», la Corte di Cassazione ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale della Corte regolatrice (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del 14.01.2010, Del Vesco e altri, n.m.) secondo il quale il concetto di malessere che legittima la sosta nella corsia d‘emergenza prescinde da un eventuale malfunzionamento organico, essendo sufficiente l’improvviso bisogno fisiologico che notoriamente fa venir meno quel benessere fisico che consente una corretta guida.

In tal senso nella sentenza si richiama espressamente il principio in base al quale dev'essere «inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d) *. Invero, il termine "malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l'improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada».

Aggiunge la Corte che non sussistevano neppure le condizioni nelle quali é prescritto come obbligatorio l'uso delle segnalazioni luminose (c.d. quattro frecce) in base agli artt. 153, 162 e 176 comma 7 Cod. Strada, né quelle nelle quali é prescritto l'uso dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale (c.d. giubbotti catarifrangenti, di cui al comma 4-bis dell'art. 162 Cod. Strada): dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che il sinistro si verificò in una mattinata di pieno sole, poco dopo le ore 09.00, in un tratto del G.R.A. pressoché rettilineo e quindi con visibilità più che buona.