domenica 7 ottobre 2018

L'omessa esposizione del cartello costituisce ancora reato?



L'omessa esposizione del cartello costituisce reato soltanto se l'obbligo di esposizione sia prescritto dal regolamento edilizio oppure dal permesso di costruire.

Lo si capisce dalla norma sanzionatoria prevista dall'art. 44 del 380/01 (anche se non chiaramente) e dalla giurisprudenza oramai consolidata in tal senso (si è anche scomodata la sezione unita della Cassazione), sebbene l'art. 27 comma 4 del 380 non è altro che la continuazione dell''art. 4 della 47/85 (oramai abrogato).

Il processo di semplificazione subito dal 380, ha anche contribuito a chiarire questo aspetto con la riscrizione integrale del comma 6 dell'art. 20 del 380/01, per opera dell'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, quando nell'ultimo paragrafo va a dire che "..... Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".
Per cui, a parere dello scrivente, se nel regolamento non scrivi nulla e nel permesso a costruire (che è il provvedimento espresso) non dici nulla NON PUOI SANZIONARE NESSUNO!!!
mase

p.s. è bene chiarire che quanto detto sopra è rivolto a colleghi (che già hanno un minimo di conoscenza della materia) e non a neofiti nel campo dell'edilizia. Pertanto si è è omesso volutamente di riportare gli estremi giurisprudenziali delle varie sentenze.