AUTOCARRO - SEGNALAZIONE DI SINISTRI CON MORTE - LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
Quante volte è capitato o capita che durante un intervento sulla strada si effettuano rilievi di sinistri stradali da cui derivano la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida cat.”C” o “C+E”.
La procedura in esame trova applicazione solo ai veicoli che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi e non anche al settore del trasporto di cose per conto proprio.
Bene vediamo insieme cosi dice la legge.
Nel caso di violazioni di disposizioni del codice della strada, da cui
derivano la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime, è
disposta la verifica in azienda presso il vettore e gli altri soggetti della
filiera (Committente, caricatore e proprietario della merce).
Con circolare congiunta del 18 maggio
2011, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, hanno diramato le disposizioni attuative dell’art. 7, comma 7 bis
del decreto legislativo 286/05 così come modificato dalla Legge n. 120/2010.
In sostanza la circolare prevede che,
qualora dalle violazioni
di disposizioni del Codice della Strada, commesse da un vettore che esercita
con veicoli che trasportano merce in conto terzi (non conto proprio), derivino
la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime (secondo
la definizione dell’art. 583 del Codice Penale) e le suddette violazioni siano state commesse alla guida di
uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C + E, è
disposta la verifica presso il vettore e gli altri soggetti della filiera
(committente, caricatore e proprietario della merce).
Una prima verifica e controllo sul Vettore
e sugli altri soggetti della filiera verranno
effettuati dallo stesso organo di polizia stradale che ha proceduto alla
rilevazione e/o ricostruzione del sinistro con riferimento a:
• esercizio abusivo della professione di
autotrasportatore o violazione delle condizioni e limiti stabiliti nel titolo
autorizzativo;
• compatibilità delle istruzioni fornite in
relazione agli artt. 142 (velocità) e 174 (tempi di guida e di riposo) del
Codice della Strada;
• alla violazione degli artt. 61,62, 164
e 167 del Codice della Strada, in presenza di contratto scritto, di verifica
dello stesso contratto o documenti equipollenti per accertare che non siano
state fornite dal committente o da altri soggetti della filiera al vettore
istruzioni incompatibili con le norme sulla sicurezza stradale. Il caricatore è
comunque sempre responsabile senza ulteriori verifiche.
Tenete presente che dal 1 gennaio
2015 con legge 23.12.2014 nr. 190 è stata abolita la Scheda di Trasporto,
pertanto non deve più
essere richiesta l'esibizione o dei documenti ad essa
equipollenti di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005.
Restano, naturalmente, in vigore le
altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione
della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità ( documenti
per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
trascorso il
termine di 15 giorni dalla definizione dell’incidente
e/o dalla contestazione delle violazioni eventualmente accertate nel corso di
verifiche presso i soggetti della filiera, l’organo accertatore comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e
per l'Intermodalità - Indirizzo: Via Giuseppe
Caraci 36 - 00157 Roma (RM) Telefono: 06/4158.6450-6451-6458 Fax: 06/4158.4217, attraverso un modello standard
allegato alla circolare interministeriale) i
dati del sinistro e i dati identificativi dei soggetti della filiera del
trasporto, specificando le violazioni contestate.
Ricevute le comunicazioni la Direzione Generale
del Ministero dovrà procedere alla verifica del rispetto dell’art. 83 bis Legge 6.8.2008 nr.133, ai fini dell’applicazione dei commi 14 e 15 della legge medesima.
In sintesi si può dire che sul vettore (che
abbia causato un incidente da cui derivino la morte delle persone o lesioni
personali gravi o gravissime) e al
contempo sul Committente, Caricatore e proprietario della Merce (corresponsabili del Trasporto ai sensi del
D.Lvo 286/2005 e seguenti), il Ministero sarà impegnato a verificare il
rispetto di quanto previsto dall'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133 (es. “costi minimi del trasporto”) ed eventualmente alla applicazione
delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle
disposizioni stesse (esclusione fino a sei mesi dalla procedura per
l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sanzione
dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge).
A quest’ultimo proposito si evidenzia che i commi
14 e 15 dell’art. 83-bis prevedono che, in presenza di violazioni fiscali,
finanziarie e previdenziali, le autorità competenti applichino le sanzioni ivi
contemplate, salvo il caso previsto dal comma 16 del medesimo art. 83-bis.
Le autorità competenti all’applicazione di tali
sanzioni sono state individuate con il Decreto 16 settembre 2009 emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo Economico.
Attualmente, ai sensi del citato art. 83-bis,
comma 15 (così come modificato dall’art. 12, comma 80, lettera c), del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/8/2012 – S.O. n.
173): «Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia
di finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli
ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Si allega:
·
Lettera di segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità.
·
Modello
da compilare di cui alla Circolare Ministero dell’Interno nr.300/A/4628/11/101/3/3/9 del 18.5.2011.
Cav. Mario Ricca
