Mercoledì
6 dicembre 2017, nel corso dell'esame in commissione parlamentare Trasporti,
poste e telecomunicazioni (IX),
del "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020", già approvato dal senato il 30 novembre u.s., sono stati
aggiunti due emendamenti, tendenti ad innalzare i livelli di sicurezza
nella circolazione stradale
Come ricorderete, infatti, la proposta era già stata presentata in parlamento non molto tempo fa e riguardava l' uso di apparecchi radiotelefonici alla guida e i sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini.
L'on. Le Meta, che presiedeva la Commissione,
evidenziava, infatti, nel corso della seduta pomeridiana, che: "si tratta dell'ultima occasione utile
per approvare tale disposizione, che affronta una vera e propria emergenza, dal
momento che non sarà possibile pervenire in questa legislatura all'approvazione
della proposta di legge di modifica del codice della strada, alla quale la
Commissione ha dedicato grande impegno in questa legislatura"
L'On.
Le Sandro BIASOTTI (FI-PdL), preannunciava il voto contrario del proprio Gruppo
in quanto: "pur condividendo le
finalità di innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale,
reputa eccessivo l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio sia con riguardo
alla prima infrazione sia con riguardo alla recidiva, oltre a esporre l'utente
a una discrezionalità troppo ampia dell'agente accertatore nella contestazione
dell'infrazione".
Ad ogni modo, gli emendamenti venivano approvati e sono i seguenti:
Dopo il comma 327, aggiungere
il seguente:
327-bis. All'articolo 173 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «apparecchi
radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook,
tablet e dispositivi analoghi,»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
161 a euro 647. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo
126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:
«Art. 173
|
Comma 3
|
5
|
Comma 3-bis
|
10»
|
Dopo il
comma 327, aggiungere i seguenti:
327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica
decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.
Mario Serio
Riproduzione riservata