lunedì 11 dicembre 2017

La P.L. non puo' negare l'accesso agli atti se non coperti da segreto istruttorio. Violato l'art. 22 della 241/90

Pubblicato il 16/11/2017
N. 11353/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04431/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2017, proposto da Riccardo Cugini, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido Banti 34,
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio eletto presso l’avvocatura comunale, via del Tempio di Giove, 21; 

Per l’annullamento

del diniego di accesso agli atti richiesto con domanda del 3\3\2017, espresso con Determina Dirigenziale rep. VO\166\2017 del 22\3\2017 prot. VO\22088\2017 del 22\3\2017 a firma del Direttore del corpo di polizia locale Roma Capitale X gruppo MARE,.

nonché per l’accertamento
 del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta

e per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 2 maggio 2017, il sig. Riccardo Cugini ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Direttore del corpo di polizia locale Roma Capitale X Gruppo differiva di un anno la decisione sulla istanza di accesso presentata il 3 marzo 2017.
Il ricorrente espone di avere in atto un contenzioso civile con il fratello, Mauro Cugini, avendo quest’ultimo rifiutato di lasciare l’appartamento sito in Roma, via Giovanni Mazzucconi con ingresso sia al civico 34 che 42.
A seguito delle azioni giudiziarie intraprese, il ricorrente veniva fatto oggetto di una serie di esposti e denunce da parte del fratello, che causavano l’interessamento delle Forze dell’Ordine e una serie di sopralluoghi anche nella casa di abitazione del ricorrente, sita altrove.
Il sig. Riccardo Cugini ha quindi presentato al corpo di polizia locale di Roma Capitale X gruppo Mare, in data 3 marzo 2017, una istanza di accesso agli atti ex art. 25 l. 241/90, riguardanti gli interventi e le verifiche svolte in Roma Via Giovanni Mazzucconi 34/42.
A tale istanza il Dirigente del Gruppo ha risposto di differire l’accesso fino a un anno, ai sensi dell'art. 14 della Delibera C.C, n,203 del 20.10.2003 e del relativo Allegato B, in quanto “ la richiesta presentata riguarda atto coperto da segreto istruttorio, stante la instaurazione di procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma — n. URPA 3341537 del 14.03.2017”.
2. Il ricorrente ritiene tale provvedimento illegittimo per violazione della normativa sul diritto di accesso e per violazione della stessa delibera comunale, ritenendo illegittima la compressione del diritto non trattandosi di atti coperti da segreto.
3. Roma capitale si è costituita solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2017, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza costante, il diniego di atti afferenti a un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli coperti da segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del P.M., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, è esclusa in radice l'ostensibilità. 
Il diniego di ostensione presuppone, pertanto, una effettiva valutazione dell'atto di cui si chiede l'ostensione atteso che il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall'autorità amministrativa nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall'ordinamento (T.A.R. Lazio, sez. II 01 febbraio 2017 n. 1644) e va comunque esplicitato nell’atto di diniego (T.A.R. Toscana sez. II 13 gennaio 2017 n. 23).
Infatti, non ogni denuncia di reato presentata dalla p.a. all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la p.a. che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990. (Consiglio di Stato sez. VI 29 gennaio 2013 n. 547).
5.1. Orbene, nel caso concreto il ricorrente ha chiesto accesso ad atti sicuramente antecedenti l’inizio di un eventuale procedimento penale, atti che lo riguardano direttamente e che sono necessari per la tutela, anche futura, dei suoi diritti.
La Polizia Municipale non ha riferito di operare quale organo di polizia giudiziaria, e ha differito l’accesso in modo del tutto immotivato e sbrigativo, con ciò contravvenendo a elementari regole di trasparenza e buon andamento.
Così facendo ha violato l’art. 22 l. 241/90, perfettamente applicabile nel caso di specie.
6. Il ricorso va dunque accolto, ordinandosi alla parte resistente di provvedere all’ostensione degli atti richiesti con l’istanza del 3 marzo 2017, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione e avendo riguardo alla normativa vigente sul coinvolgimento dei controinteressati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Polizia Municipale di Roma capitale, Gruppo X mare, di consentire a Riccardo Cugini l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 3 marzo 2017, con le modalità di cui alla parte motiva.
Condanna Roma capitale al pagamento delle spese processuali in favore di Riccardo Cugini, che liquida in euro 2000,00 oltre contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Ofelia Fratamico, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo
Elena Stanizzi










IL SEGRETARIO