Pubblicato il 16/11/2017
N. 11353/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04431/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2017,
proposto da Riccardo Cugini, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna
Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Guido Banti 34,
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio eletto presso
l’avvocatura comunale, via del Tempio di Giove, 21;
Per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti richiesto con domanda
del 3\3\2017, espresso con Determina Dirigenziale rep. VO\166\2017 del
22\3\2017 prot. VO\22088\2017 del 22\3\2017 a firma del Direttore del
corpo di polizia locale Roma Capitale X gruppo MARE,.
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10
luglio 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 2 maggio 2017, il sig.
Riccardo Cugini ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con
il quale il Direttore del corpo di polizia locale Roma Capitale X Gruppo
differiva di un anno la decisione sulla istanza di accesso presentata
il 3 marzo 2017.
Il ricorrente espone di avere in atto un contenzioso
civile con il fratello, Mauro Cugini, avendo quest’ultimo rifiutato di
lasciare l’appartamento sito in Roma, via Giovanni Mazzucconi con
ingresso sia al civico 34 che 42.
A seguito delle azioni giudiziarie intraprese, il
ricorrente veniva fatto oggetto di una serie di esposti e denunce da
parte del fratello, che causavano l’interessamento delle Forze
dell’Ordine e una serie di sopralluoghi anche nella casa di abitazione
del ricorrente, sita altrove.
Il sig. Riccardo Cugini ha quindi presentato al corpo
di polizia locale di Roma Capitale X gruppo Mare, in data 3 marzo 2017,
una istanza di accesso agli atti ex art. 25 l. 241/90, riguardanti gli
interventi e le verifiche svolte in Roma Via Giovanni Mazzucconi 34/42.
A tale istanza il Dirigente del Gruppo ha risposto di
differire l’accesso fino a un anno, ai sensi dell'art. 14 della Delibera
C.C, n,203 del 20.10.2003 e del relativo Allegato B, in quanto “ la
richiesta presentata riguarda atto coperto da segreto istruttorio,
stante la instaurazione di procedimento penale presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma — n. URPA 3341537 del
14.03.2017”.
2. Il ricorrente ritiene tale provvedimento
illegittimo per violazione della normativa sul diritto di accesso e per
violazione della stessa delibera comunale, ritenendo illegittima la
compressione del diritto non trattandosi di atti coperti da segreto.
3. Roma capitale si è costituita solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2017, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza costante, il diniego di atti
afferenti a un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli
coperti da segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di
attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del
P.M., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, è
esclusa in radice l'ostensibilità.
Il diniego di ostensione presuppone, pertanto, una
effettiva valutazione dell'atto di cui si chiede l'ostensione atteso che
il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento
agli atti compiuti dall'autorità amministrativa nell'esercizio di
funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele
dall'ordinamento (T.A.R. Lazio, sez. II 01 febbraio 2017 n. 1644) e
va comunque esplicitato nell’atto di diniego (T.A.R. Toscana sez. II 13
gennaio 2017 n. 23).
Infatti, non ogni denuncia di reato presentata dalla
p.a. all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto
istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la
denuncia è presentata dalla p.a. nell'esercizio delle proprie
istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di
applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la p.a. che trasmette
all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio
della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio
di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite
dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla
polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio
ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso
ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990. (Consiglio di Stato sez. VI
29 gennaio 2013 n. 547).
5.1. Orbene, nel caso concreto il ricorrente ha
chiesto accesso ad atti sicuramente antecedenti l’inizio di un eventuale
procedimento penale, atti che lo riguardano direttamente e che sono
necessari per la tutela, anche futura, dei suoi diritti.
La Polizia Municipale non ha riferito di operare quale
organo di polizia giudiziaria, e ha differito l’accesso in modo del
tutto immotivato e sbrigativo, con ciò contravvenendo a elementari
regole di trasparenza e buon andamento.
Così facendo ha violato l’art. 22 l. 241/90, perfettamente applicabile nel caso di specie.
6. Il ricorso va dunque accolto, ordinandosi alla
parte resistente di provvedere all’ostensione degli atti richiesti con
l’istanza del 3 marzo 2017, entro trenta giorni dalla comunicazione
della presente decisione e avendo riguardo alla normativa vigente sul
coinvolgimento dei controinteressati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Polizia
Municipale di Roma capitale, Gruppo X mare, di consentire a Riccardo
Cugini l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 3 marzo 2017, con
le modalità di cui alla parte motiva.
Condanna Roma capitale al pagamento delle spese
processuali in favore di Riccardo Cugini, che liquida in euro 2000,00
oltre contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Ofelia Fratamico, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Barbara Cavallo | Elena Stanizzi | |
IL SEGRETARIO