DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (17G00203) (GU n.296 del 20-12-2017)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (17G00203) (GU n.296 del 20-12-2017)
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All'accertamento delle
violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.