Pubblicato il 18/12/2017
N. 01576/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2001, proposto da:
Soc. il Pino di Dolores Vanni e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
Soc. il Pino di Dolores Vanni e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti e Susanna Caponi, con domicilio
eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca
D'Aosta, 2;
per l'annullamento:
della nota (prot. gen. n. 5454/99, part. n. 535) a
firma del Funzionario del Dipartimento delle Risorse del Patrimonio, UOC
Beni Patrimoniali del Comune di Pisa del 16.03.2001, con la quale si
esprime "il diniego di concessione permanente di suolo pubblico",
relativamente ad un piccolo manufatto situato in Pisa, Piazza Manin n. 6
ed adibito ad attività di pubblico ristoro; nonché di ogni altro atto
presupposto, conseguente e/o connesso ed in particolare della nota a
firma del dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio, Servizio
Gestione e Tutela del Territorio, UOC Edilizia Privata del Comune id
Pisa, del 14.03.2000 (prot. part. 306/00/99) con la quale si esprime
"parere contrario al .......mantenimento" del chiosco de quo, sul
presupposto che questo "determini comunque un elemento di contrasto" con
le previsioni contenute negli artt. III comma e 62,2,2, I comma del
Regolamento Edilizio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre
2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario, trasposto in questa sede in
seguito ad opposizione, la Società Il Pino, premesso: a) di esercitare
una attività di somministrazione di bevande in un chiosco costruito su
una porzione di suolo pubblico affidatale in concessione da parte del
comune di Pisa; b) di aver richiesto all’amministrazione comunale il
rinnovo della concessione scadente nel 1989; c) di essersi vista
respingere l’istanza in ragione del fatto che il regolamento edilizio
preluderebbe l’installazione di chioschi su suolo pubblico nell’ambito
del centro storico.
Secondo l’interessata il provvedimento sarebbe
affetto: 1) da vizio di incompetenza per essere stato sottoscritto da un
funzionario non dirigente; 2) dal difetto di istruttoria,
contraddittorietà della motivazione e lesione del legittimo affidamento
dal momento che la concessione sarebbe in passato (e precisamente dal
1963) sempre stata rinnovata e, comunque, su tutta la zona sarebbero
presenti manufatti analoghi; 3) contraddittorietà per essere stati
espressi nell’ambito del procedimento parere discordanti.
Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso.
Secondo la giurisprudenza della Sezione, la stabile
attribuzione a funzionari privi qualifica dirigenziale del compito di
adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il
disposto dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 (TAR Toscana,
III, n. 1700/2015).
La norma (avente rango legislativo e non derogabile da
parte della contrattazione collettiva in quanto afferente profili
organizzativi) trova il proprio antecedente nelle disposizioni del D.Lgs
n. 29 del 1993 (vigente all’epoca della adozione del provvedimento
impugnato) che attribuivano ai dirigenti tutti i compiti di rilevanza
esterna (art. 3 comma 2) e precludevano la stabile attribuzione di
mansioni superiori a funzionari privi della menzionata qualifica (art.
57).
A ciò occorre aggiungere che, sempre secondo la
giurisprudenza della Sezione, il provvedimento sottoscritto dal
funzionario non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile
(sentenza n. 331/2016). Da ciò consegue il carattere assorbente della
censura fermo restando che nel riesame della pratica l’organo competente
dovrà tener conto della situazione attuale dell’area in cui è situato
il chiosco valutando anche la possibilità del rilascio di una
concessione di durata inferiore a quella richiesta e pari a quelle (a
detta dello stesso comune) rilasciate ad altri esercenti presenti in
loco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara nullo il provvedimento
impugnato.
Condanna il comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente FF
Ugo De Carlo, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Raffaello Gisondi | Riccardo Giani | |
IL SEGRETARIO