Parere Ministero dell'Interno 18 maggio 2017
Con la nota che si allega in copia, una consigliera del Comune di … ha
posto un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore.
In particolare, è stato chiesto se l’utilizzo della predetta fascia
tricolore da parte di un consigliere comunale, in rappresentanza del
Sindaco/Giunta municipale in occasione di una manifestazione per la
premiazione regionale di 105 amministrazioni locali che hanno raggiunto
performance sostenibili/elevate di raccolta differenziata, possa
ritenersi illegittimo.
Al riguardo si osserva che, con circolare di questo Ministero n.
5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, si sono
fornite indicazioni in ordine all’utilizzo della fascia tricolore da
parte del sindaci.
Nella predetta circolare viene evidenziato il carattere
sostanziale dell’intervento normativo (art. 36, comma 7 della legge n.
142/1990 come sostituito dall’art. 4 comma 2 della legge 15 maggio
1997, n. 127 - ora art. 50, comma 12 del decreto legislativo n.
267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del
sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la
consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni
ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
La Regione Sicilia ha recepito il contenuto dell’art. 4, comma
2, della legge n. 127/1997 con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge
regionale n. 48/1991, modificato dall’art. 6 della legge regionale n.
30/2000.
Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito
temporaneamente ai sensi dell’art. 53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta
solo al vice sindaco fregiarsene.
Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni
normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3
novembre 2000, ove, in ragione della particolarità delle funzioni
espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare
il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”.
Pertanto, l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello
stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati
nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui
partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo
nelle ipotesi sopra indicate.
In ogni caso, ribadendo sempre il contenuto della richiamata
circolare ministeriale, ove viene precisato che “viene attribuito ad un
elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome
finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri
titolari di pubbliche cariche”, si ritiene che l’uso della fascia
tricolore sia legato proprio alla natura delle funzioni sindacali che
sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e
che, dunque, anche il sindaco sia vincolato al suo utilizzo nei limiti
previsti dalla normativa.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente
interessato.