domenica 24 dicembre 2017

Approvata la Legge di stabilità 2018

Nella seduta del 23 dicembre l'Aula ha approvato definitivamente, in terza lettura, il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n. 2960-B). Con 140 sì e 97 no, l'Aula ha rinnovato la fiducia al Governo, che aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera.

Ora si attende solo la pubblicazione in gazzetta.

ALCUNE ANTICIPAZIONI:

Moltissime le novità: Cambiano le modalità di notifica degli atti giudiziari (Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente), introdotte novità nel campo del commercio (per es. è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi, vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche, cambiano le sanzioni)

Di rilievo anche la proroga al 31 dicembre 2020 della concessione del posteggio per il commercio su aree pubbliche :
 "Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data"
 
Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché”».