STUPEFACENTI
SEGNALAZIONE AL PREFETTO AI SENSI DELL’ART 75
DPR 309/90
PERQUISIZIONE PERSONALE E LOCALE AI SENSI
DELL’ART.103 DPR 309/90
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Il possesso di sostanze
stupefacenti per uso personale è vietato dalla legge, sia per maggiorenni che
per i minorenni.
Non esiste una quantità "minima" consentita. (art. 75 del D.P.R. 309/90 e l. 49/06).
Redigere:-
·
Verbale di perquisizione personale;
·
Verbale di contestazione
·
Verbale di sequestro amministrativo di
stupefacente
Se all’atto
della contestazione amministrativa di cui all’art.75 dpr 309/90 il trasgressore
ha in uso:-
·
un autoveicolo, va ritirata la patente di guida
per 30 giorni .
·
ciclomotore, si procede al fermo amministrativo
per trenta giorni ai sensi dell’art.214
del C.d.S.
È
possibile procedere anche alla perquisizione
locale al fine di rinvenire altra sostanza stupefacente dello stesso
tipo di quella rinvenuta,
Va
evidenziato che al fine di procedere a tale atto d’iniziativa occorre
giustificare la perquisizione con motivi di particolare necessità ed urgenza
che non consentono di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato
competente.
Atti da
consegnare all’ufficio per la successiva trasmissione:
·
Relazione di servizio
·
Verbale di sequestro amministrativo di
stupefacente;
·
verbale di contestazione
·
verbale di perquisizione personale/locale
·
reperto contenente lo stupefacente in
sequestro.
·
Patente di guida
·
Verbale di fermo amministrativo e affidamento
in custodia di ciclomotore
La
violazione di cui all’art.75 DPR 309/90
va contestata anche se viene rinvenuta sostanza
stupefacente
in quantità superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto del ministero
della salute, quando non è possibile provare la destinazione a terzi dello
stupefacente rinvenuto.
ATTENZIONE: Solo
Gli Ufficiali di P.G. possono eseguire la perquisizione ed ispezione,
mentre gli agenti di P.G. solo ispezione.
Se
il trasgressore è minorenne, avvisare i genitori.
Cav. Mario Ricca
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza