sabato 18 novembre 2017

Niente multa per i veicoli che circolano sul territorio nazionale sprovvisti di assicurazione



 

Niente multa per i veicoli che circolano sul territorio nazionale sprovvisti di assicurazione

 

Quante volte è capitato o capita durante un controllo di routine o intervento sul luogo di un sinistro di controllare veicoli stranieri, soprattutto sull’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi , ebbene andiamo a vedere la normativa.
Il Ministero dell’Interno con la circolare 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, ha affermato che chi circola in Italia con auto con targa estera senza assicurazione non bisogna procedere alla relativa multa: “si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 del CdS anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.
Il Ministero rammenta  che per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 1.4.2008, vige il principio della cosiddetta "copertura presuntiva".
Quanto sopra, a parere dello scrivente, rischia di incentivare coloro che si nascondono dietro una targa estera per eludere gli obblighi di legge, sfuggendo alle rilevazioni automatiche circa le infrazioni stradali, al pagamento delle tasse sul veicolo e, tra l'altro, anche all'obbligo assicurativo; ma andiamo a vedere

Quando la carta verde non è necessaria:

Il Ministero si riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi Stati, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto e, addirittura, la polizia non deve nemmeno effettuare il controllo dei documenti assicurativi.

Accordi internazionali:

Attenzione, però. La circolare del ministero dell’Interno non è frutto di un’iniziativa italiana. Tutto nasce da accordi e normative internazionali. Dapprima la «convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli stati membri dello Spazio economico europeo e di altri stati associati» del 30 maggio 2002, quella che, in pratica, ha reso non più necessaria la carta verde per circolare nei paesi firmatari; poi la decisione della commissione europea 2003/564, recepita in Italia con decreto del ministero dello Sviluppo economico 86/2008: “per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata” da uno degli Stati sopra citati.

Vale anche per chi circola stabilmente in Italia:

Da notare che la circolare del ministero dell’interno (niente controlli sull’RC e niente sanzioni per mancata copertura), si applica a tutti i veicoli esteri (immatricolati nei paesi indicati). Anche a quelli che circolano in Italia da più di un anno e per i quali non si è proceduto alla "nazionalizzazione". Anche in quel caso, infatti, pur circolando illegittimamente sul territorio nazionale (ma la norma, come si sa, è inapplicabile visto che non è possibile stabilire una data di ingresso in Italia non esistendo formalità doganali), l’eventuale violazione dell'articolo 193 del CdS non può essere contestata. Insomma,


un’altra freccia all’arco dei cosiddetti furbetti delle targhe bulgare e rumene, auto spesso, in realtà, guidate da cittadini italiani.
In poche parole, un carabiniere, poliziotto o un vigile che ferma un'auto a targa austriaca, per esempio, non è autorizzato a verificare la validità del tagliando assicurativo di quel veicolo. Idem se in caso di incidente le forze di polizia intervengono sul posto. Quindi se il conducente per esempio austriaco non è in regola con l'assicurazione è comunque libero di tornarsene in Austria o di continuare a circolare sul territorio italiano a bordo della sua auto.
Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi alla copertura assicurativa, come riporta il testo dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n.86 del 1° aprile 2008.
Pertanto allo stato attuale, abbiamo infatti scoperto che i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo che circolano sul territorio italiano con vetture a targa estera non sono soggetti ai controlli sull'assicurazione del veicolo.
Nell’eventualità di un coinvolgimento in incidente stradale di un veicolo inserito nel gruppo della copertura automatica, l’organo di polizia si astiene dal controllo dell’RCA (ovviamente non ne ha divieto qualora il conducente spontaneamente la esibisca), trasmette una breve relazione compilata su un modulo predisposto all’UCI con sede in Milano C.so Sempione 39 (Ufficio Centrale Italiano che si occupa del risarcimento con rivalsa sul corrispondente ufficio straniero.

Pertanto, ricapitolando:

Veicolo immatricolato in:
- Italia,
- San marino
- Città del vaticano

·        Certificato di assicurazione
·        Contrassegno di assicurazione

Veicolo immatricolato in:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla),Svezia, Svizzera, Ungheria (vedi art. 5 DM 01.04.2008, n.86).

L’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia,
si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (art. 5 DM 01.04.2008, n. 86).
Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi alla copertura assicurativa.
La disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell’allegato 1 del DM 1° aprile 2008, relativamente ai singoli Stati, immatricolati temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali e per particolari veicoli militari e NATO.
Veicolo immatricolato in:

- Stati esteri diversi da quelli indicati dall’art. 5 del DM 1° aprile 2008, n. 86

L’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:
1. mediante un contratto di assicurazione “frontiera” (carta rosa), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi;
2. mediante il possesso del certificato internazionale di assicurazione (carta verde).


 Cav. Mario Ricca
Brigadiere CC in quiescenza