Niente multa per i veicoli che circolano sul territorio nazionale sprovvisti di assicurazione |
Quante
volte è capitato o capita durante un controllo di routine o intervento sul
luogo di un sinistro di controllare veicoli stranieri, soprattutto sull’obbligo
della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi , ebbene
andiamo a vedere la normativa.
Il Ministero
dell’Interno con la circolare
300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, ha affermato che chi circola in Italia con auto con
targa estera senza assicurazione non bisogna procedere alla relativa multa: “si
ritiene che per tali veicoli sia esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.
193 del CdS anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato
che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.
Il
Ministero rammenta che per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione di uno degli Stati indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 1.4.2008, vige il
principio della cosiddetta "copertura
presuntiva".
Quanto sopra, a parere dello scrivente, rischia di
incentivare coloro che si nascondono dietro una targa estera per eludere gli
obblighi di legge, sfuggendo alle rilevazioni automatiche circa le infrazioni
stradali, al pagamento delle tasse sul veicolo e, tra l'altro, anche
all'obbligo assicurativo; ma andiamo a vedere
Quando
la carta verde non è necessaria:
Il Ministero si
riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria. Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi
Stati, l’obbligo di
assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto e, addirittura, la polizia non deve
nemmeno effettuare il controllo dei documenti assicurativi.
Accordi internazionali:
Attenzione, però. La
circolare del ministero dell’Interno non è frutto di un’iniziativa italiana.
Tutto nasce da accordi e normative internazionali. Dapprima la «convenzione tra
gli uffici nazionali di assicurazione degli stati membri dello Spazio economico
europeo e di altri stati associati» del 30 maggio 2002, quella che, in pratica,
ha reso non più necessaria la carta
verde per circolare nei paesi firmatari; poi la decisione della
commissione europea 2003/564, recepita in Italia con decreto del ministero
dello Sviluppo economico 86/2008: “per i veicoli a motore immatricolati in
Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica
italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo
della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la
durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di
immatricolazione è rilasciata” da uno degli Stati sopra citati.
Vale anche per chi
circola stabilmente in Italia:
Da notare che la
circolare del ministero dell’interno (niente controlli sull’RC e niente
sanzioni per mancata copertura), si applica a tutti i veicoli esteri
(immatricolati nei paesi indicati). Anche a quelli che circolano in Italia da
più di un anno e per i quali non si è proceduto alla "nazionalizzazione". Anche in quel caso, infatti, pur
circolando illegittimamente sul territorio nazionale (ma la norma, come si sa,
è inapplicabile visto che non è possibile stabilire una data di ingresso in
Italia non esistendo formalità doganali), l’eventuale violazione dell'articolo 193 del CdS non può
essere contestata. Insomma,
un’altra freccia
all’arco dei cosiddetti furbetti delle targhe bulgare e rumene, auto spesso, in
realtà, guidate da cittadini italiani.
In poche parole, un
carabiniere, poliziotto o un vigile che ferma un'auto a targa austriaca, per
esempio, non è autorizzato a
verificare la validità del tagliando assicurativo di quel veicolo. Idem se in
caso di incidente le forze di polizia intervengono sul posto. Quindi se il
conducente per esempio austriaco non è in regola con l'assicurazione è comunque
libero di tornarsene in Austria o di continuare a circolare sul territorio
italiano a bordo della sua auto.
Pertanto non sono
richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi
alla copertura assicurativa, come riporta il testo dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n.86 del 1° aprile 2008.
Pertanto allo stato
attuale, abbiamo infatti scoperto che i cittadini appartenenti allo Spazio
economico europeo che circolano sul territorio italiano con vetture a targa
estera non sono soggetti ai controlli sull'assicurazione del veicolo.
Nell’eventualità di un coinvolgimento in incidente
stradale
di un veicolo inserito nel gruppo della copertura automatica, l’organo di
polizia si astiene dal controllo dell’RCA (ovviamente non ne ha divieto qualora
il conducente spontaneamente la esibisca), trasmette una breve relazione
compilata su un modulo predisposto all’UCI con sede in Milano C.so Sempione 39
(Ufficio Centrale Italiano che si occupa del risarcimento con rivalsa sul
corrispondente ufficio straniero.
Pertanto,
ricapitolando:
Veicolo immatricolato in:
- Italia,
- San marino
- Città del vaticano
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·
Certificato di assicurazione
·
Contrassegno di assicurazione
|
Veicolo
immatricolato in:
Andorra,
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,Danimarca e Isole Faroer, Estonia,
Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
(e le isole de la Manica,
Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia,
Romania, Spagna (Ceuta e Mililla),Svezia, Svizzera, Ungheria (vedi art. 5
DM 01.04.2008, n.86).
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L’obbligo
della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per
la durata della permanenza in Italia,
si considera assolto se la targa
di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (art. 5
DM 01.04.2008, n. 86).
Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti
particolari controlli specifici relativi alla copertura assicurativa.
La
disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli indicati
nell’allegato 1 del DM 1° aprile 2008, relativamente ai singoli Stati,
immatricolati temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre 12 mesi,
nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali e per
particolari veicoli militari e NATO.
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Veicolo immatricolato in:
- Stati
esteri diversi da quelli indicati dall’art. 5 del DM 1° aprile 2008, n. 86
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L’obbligo
della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per
la durata della permanenza in Italia si considera assolto:
1. mediante un
contratto di assicurazione “frontiera” (carta rosa), di durata non
inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi;
2. mediante il
possesso del certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
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Cav. Mario Ricca
Brigadiere CC in quiescenza