È stato assorbito in un altro ddl il disegno di legge C.73:"Introduzione del titolo V-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica"
Il testo approvato dalla Camera ora è passato al Senato.
Sotto il testo
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DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati DECARO, GANDOLFI, BRAGA, CATALANO, TARICCO, MARIANI, NARDUOLO, PASTORINO, CIVATI, TENTORI, Giuseppe GUERINI, BONOMO, MOGNATO, ZARDINI, ARLOTTI, Marco DI MAIO, FAUTTILLI, BRATTI, COVA, GADDA, CENNI, COMINELLI, MALPEZZI, SERENI, MAESTRI, GINATO, D’ARIENZO, FOSSATI, GRIBAUDO, MANZI, IACONO, ARGENTIN, GASPARINI, CRIVELLARI, MATTIELLO, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARRA, MARCHI, FEDI, IORI, MANFREDI, Cinzia Maria FONTANA, MORETTO, PETITTI, VENITTELLI, LAFORGIA, COCCIA, GHIZZONI, FRAGOMELI, BRANDOLIN, DE MICHELI, GALPERTI, ANTEZZA, ZANIN, CAPONE, MONGIELLO e VARGIU
(V. Stampato Camera n. 2305)
approvato dalla Camera dei deputati il 14 novembre 2017
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2017
il 16 novembre 2017
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana,
tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti
negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo,
valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare
l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo
del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano
straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla
legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.
2.
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici
interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del
quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e),
e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo
del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da
rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie
infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della
mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema
generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista
economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
3.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»:
un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due
direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da
provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica
più agevole e sicura;
b) «rete
cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie
raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili
dal ciclista senza soluzione di continuità;
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero
ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette,
sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari
caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle
biciclette;
e) «strada
senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media
di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
f) «strada
a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media
di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte
superiori a cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada
30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30
chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità
stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata
«strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata
non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto
quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri
orari.
2. Con
riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come
ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti
categorie:
a) le piste o
corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le
aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
h) le zone a
traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
i) le zone
residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 3.
(Piano generale della mobilità ciclistica)
1.
In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano generale della mobilità
ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte
integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed è
adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) con
i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo
di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2.
Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con
riferimento a due specifici settori di intervento, relativi,
rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito
urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su
percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la
definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento,
degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da
perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al
comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;
b) l'individuazione
delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi
per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale
finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
c) l'indicazione,
in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da
realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l'individuazione
degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre
modalità di trasporto;
e) la
definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di
riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui
all'articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi
previsti nel medesimo Piano generale, nonché di quelli indicati nei
piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città
metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e
6;
g) gli
indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione
amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e
dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative
infrastrutture, nonché a promuovere la partecipazione degli utenti alla
programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
h) l'individuazione
degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e
gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli
obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
i) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e),
delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità
ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza
dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il
trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4.
Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato
annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse
eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo
intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalità
di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di
aggiornamento del Piano generale della mobilità ciclistica, la Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 può essere
integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su
proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di
cui all'articolo 5.
Art. 4.
(Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»)
1.
La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce la rete
infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete
ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di
interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b),
compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in
generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete
ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico
nazionale.
2. La Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» è individuata nell'ambito del Piano
generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei
seguenti criteri:
a) sviluppo
complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a
rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati
da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio
nazionale;
b) integrazione
e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre
modalità di trasporto e con le altre reti ciclabili presenti nel
territorio;
c) collegamento
con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di
rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e
architettonico;
d) integrazione
con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e
locale, con particolare attenzione alla rete dei cammini e sentieri,
alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali, lacustri e
costieri;
e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;
f) utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;
g) recupero
a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di strade arginali
di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi; viabilità dismessa o
declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non
recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e viabilità
militare radiata; strade di servizio; altre opere infrastrutturali
lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche,
condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;
h) collegamento
ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo
regionale e penetrazione nelle principali città di interesse
turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici;
i) continuità
e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la
realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché
attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;
l) attribuzione
agli itinerari promiscui che compongono la Rete ciclabile stessa della
qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dall'articolo 2, comma 2,
lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi
richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio.
3.
Nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabiliti gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della
Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri riferibili agli
aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si
provvede nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
4.
Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a
predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile
nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione del Piano
generale della mobilità ciclistica. Al fine di consentire l'utilizzo a
fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del
patrimonio della Difesa o soggette a servitù militari, le regioni
stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.
5.
Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le
approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di
servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5 i pareri degli enti
locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e
tutta la documentazione prodotta nei propri siti internet
istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un
mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. I progetti per
la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» sono
approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla
ricezione, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle
indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel
relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e),
e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformità, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni
della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla
regione stessa.
8. La
regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione
della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente
entro i trenta giorni successivi alla ricezione.
9.
L'approvazione dei progetti di cui al comma 4, secondo le modalità
definite dai commi da 4 a 8, costituisce, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante
a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 5.
(Piani regionali della mobilità ciclistica)
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le regioni,
nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro
finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei
suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza
triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della
logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il piano
regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità
ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane
sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e
per conseguire le altre finalità della presente legge.
2.
Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero
sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani
della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti
presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e
valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilità
ciclistica definisce:
a) la
rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» ed è caratterizzata dall'integrazione e
interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle
altre modalità di trasporto;
b) la
puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio
regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le
eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete
«Bicitalia»;
c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a),
gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla
fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e
dei corsi d'acqua nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle
altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
d) il
sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di
trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello
provinciale, regionale e nazionale;
e) il
sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi
per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;
f) gli
indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed
extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti
relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi
necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;
g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f)
negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei
regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli
scolastici;
h)
l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e
formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del
trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
3.
Per promuovere la fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le
regioni e gli enti locali possono stipulare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori del trasporto
pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche
attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di
servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere
infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta
di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e
aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e
delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con
riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi
di trasporto.
4. Nel piano
regionale della mobilità ciclistica sono altresì definiti gli obiettivi
programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete
regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto
del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
5.
Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con
deliberazione della regione ed è inviato, entro dieci giorni
dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In
sede di prima attuazione della presente legge il termine di
approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito
in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale
della mobilità ciclistica di cui all'articolo 2, comma 1. Il piano
regionale della mobilità ciclistica è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.
Art. 6.
(Biciplan)
1.
I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città
metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro
finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e),
e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilità
ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani
urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli
obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e
intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono
pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.
2. I biciplan definiscono:
a) la
rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del
territorio comunale destinata all'attraversamento e al collegamento tra
le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con
infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché gli obiettivi
programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati;
c) la
rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i
parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio
comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
e) il
raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti
e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le
aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
f) gli
interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di
interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete
stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di
attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli
obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della città
metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilità
ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli
interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilità
ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e
nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali
azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle
biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di
quelli adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali
nodi di interscambio modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di
condivisione delle biciclette (bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile;
q) il
programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti
dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
3.
Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di
indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza
dei rispettivi enti.
4. Gli
enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione
territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al
comma 1.
Art. 7.
(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province)
1.
Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per
garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 nel
rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma
3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
2. Le città metropolitane e le province, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b),
della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di
pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come
mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità
ciclistica di cui all'articolo 5 e con i piani di cui al comma 1
dell'articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente
comma sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente.
3.
Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete
ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a
integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le
reti individuate nei biciplan.
4.
Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di
indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza
dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli
atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di
pianificazione di cui al precedente periodo.
Art. 8.
(Disposizioni particolari per i comuni)
1.
I comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni
ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di
mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la
realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito
di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio.
2.
Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni
possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la sosta di
veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni ferroviarie,
metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi di trasporto
marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
3.
La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 può essere affidata ai
soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei servizi di
trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad
associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica
conformi alla normativa vigente.
4.
I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla
realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette
negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e
nelle strutture pubbliche.
5.
In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono
i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso
pubblico e ad uso pertinenziale.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di princìpi generali)
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della
sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai princìpi della
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile» e dopo le parole:
«fluidità della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di
promuovere l'uso dei velocipedi».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, al comma 1, lettera c),
le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono
essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e
di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o
portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture
portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all'articolo 164, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità
sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
c) le
risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi
operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei,
ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della
presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti
locali a valere sui propri bilanci;
d) gli
eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati,
nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al
finanziamento della mobilità ciclistica.
Art. 11.
(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica)
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30
giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale
in particolare indica:
a) l'entità
delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale,
regionale, nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo
stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e il
cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
d) i
risultati conseguiti nell'incremento della mobilità ciclistica nei
centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico,
dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della
strada, nonché nel rafforzamento della sicurezza della mobilità
ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;
g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
2.
Entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e
sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi
previsti dal piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo
territorio.
3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.