Decreto legislativo n. 75/2017 - Polo unico per le visite fiscali. Attività degli Uffici medico legali in sede di visita medica ambulatoriale ai lavoratori pubblici– disposizioni e chiarimenti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 31-10-2017
|
|
|
OGGETTO: |
Decreto legislativo
n. 75/2017 - Polo unico per le visite fiscali. Attività degli Uffici
medico legali in sede di visita medica ambulatoriale ai lavoratori
pubblici– disposizioni e chiarimenti |
Si fa
riferimento ai messaggi Hermes n. 3265 del 09 agosto 2017 e n. 3384 del
31 agosto 2017, per fornire ulteriori indicazioni operative e
chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita
medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al
domicilio di reperibilità.
Si precisa, in primo luogo, che il
medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale,
nell’ambito delle attività del Polo unico, sia qualora la visita
domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se
disposta d’ufficio dall’Istituto. Ciò al fine di completare
adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del
dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce
all’Inps la competenza esclusiva in materia.
Nel citato messaggio Hermes n.
3265/2017, al paragrafo 8, in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 55 septies, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001, si è
affermato che, “non compete all’Istituto istruire, esaminare e
valutare la giustificabilità di assenza a domicilio […] circostanze che
invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro
competenza”.
Più precisamente, alla luce della
normativa vigente, il procedimento sulla giustificazione o meno del
lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal
datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte
anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Istituto
sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.
Pertanto, con il successivo messaggio Hermes n. 3384/2017, si è specificato che:
a) è di esclusiva competenza
dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle
giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni
richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della
specifica normativa relativa al pubblico impiego;
b) è previsto l’esame delle
giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps
territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere
prettamente sanitario.
Al fine di fornire ulteriori indicazioni
per l’attività degli Uffici medico legali relativamente alla
valutazione degli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore
pubblico, nonché alle modalità di registrazione e comunicazione al
lavoratore e al datore di lavoro pubblico di tali valutazioni, si
precisa quanto segue.
Innanzitutto, è necessario procedere con
l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di
controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. Tale
modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita
ambulatoriale, ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio (non deve essere invece inviato alla UDP-PSR, trattandosi di lavoratori non indennizzati Inps per la malattia).
In particolare:
1. se il lavoratore:
-- produce una documentazione di tipo amministrativo,
-- produce una documentazione di
tipo sanitario, dal cui esame non si possa concludere per la
giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non
rivesta carattere d’urgenza),
-- non produce alcun documento giustificativo,
nel suddetto modello deve essere
valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note
che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza
fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore
di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di
decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza,
anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non
noti invece all’Inps.
Il datore di lavoro, in ogni caso,
ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML
competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione;
2. se il lavoratore produce documenti
giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la
giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere
valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e
l’annotazione deve esprimere, quindi, tale valutazione di
giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del
lavoratore.
Sulla base delle considerazioni sopra
espresse e nelle more di ulteriori implementazioni degli applicativi
finalizzati anche alla definizione di nuovi codici, non dovrà essere
inserito nella procedura gestionale né il codice G (giustificato) né il
codice A (non giustificato), trattandosi di interventi destinati ai
lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale.
In merito alle modalità di comunicazione
di tali informazioni al lavoratore ed al datore di lavoro pubblico, in
attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che
consentiranno di comunicare tali informazioni al datore di lavoro del
Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende,
l’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del
lavoratore, che gli consegnerà copia del documento sopra indicato con le
relative annotazioni.
Sarà, come evidente, cura degli Uffici Inps preposti trattenere un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.
Qualora il lavoratore non si presenti
alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a
mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita
richiesta del datore di lavoro pubblico; si registrerà, invece, come di
consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |