venerdì 17 novembre 2017

Da 15 novembre 2017 obbligo dotazioni invernali, gomme o catene




Con l'avvicinarsi dell'inverno, tornano in vigore le ordinanze sull'obbligo di circolazione con gli pneumatici invernali montati o con le catene da neve a bordo.
Il 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018, scatterà l'obbligo del montaggio dei pneumatici invernali o catene a bordo sui veicoli così come sancito dall'articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge numero 120 del 29 luglio 2010. Va ricordato che l'applicazione di questa norma spetta agli enti che gestiscono le singole strade che impongono o meno questo obbligo attraverso un apposito segnale apposto nelle tratte interessate e comunque attraverso specifiche ordinanze. Alcune Regioni dove il clima è più rigido o le zone di montagna possono introdurre delle deroghe che anticipano tale periodo, è il caso della Valle d'Aosta dove  è scattato già il 15 ottobre u.s.. La circolazione senza pneumatici invernali M+S - o senza dotazioni alternative, come le catene portate a bordo - quando vige l'obbligo può essere punita con una sanzione pecuniaria che varia in base alla tipologia di strada, come qui sotto riportato:
SANZIONI:
Il Codice della strada stabilisce sanzioni differenziate a seconda che l’infrazione venga accertata su strada urbana o extra urbana.
Ø  Coloro che conducono veicoli sprovvisti di pneumatici invernali o senza avere le catene a bordo, sulle autostrade o strade extraurbane principali o altre strade individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viola le disposizioni dell’art. 175, comma 2, lettera h) del Codice della strada ed è soggetto alle sanzioni stabilite dal comma 16, con pagamento di una somma da € 41,00 a € 169,00 pagamento in misura ridotta €.41,00, entro 5 gg. €.28,70;
        ai sensi del successivo comma 17, al conducente è intimato:
·         di non proseguire la marcia (strade extraurbane principali o assimiliata con DM MIT) ai sensi dell’art.192 c.3 CdS;
·         di abbandonare immediatamente l’autostrada ( indicazione da apporre sul verbale solo nel caso di circolazione autostradale) pena denuncia ai sensi dell’art.650 C.P.
Qualora, invece, viene accertata l’inottemperanza all’obbligo stabilito dall’ordinanza emessa dall’ente proprietario della strada, resa nota attraverso la predetta segnaletica, il conducente del veicolo  sarà sanzionato:

Ø  per la violazione (circolazione in centro abitato) dell’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del CdS, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 41,00 a  € 169,00 – pagamento in misura ridotta €.41,00, entro 5 gg. €.28,70;
Ø  per la violazione (circolazione fuori centro abitato) dell’art. 6 com mi 4 lett. e) e 14 del CdS, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 85,00 a € 338,00 pagamento in misura ridotta €.85,00, entro 5 gg. €.59,50;
Ø  in caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato  al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli, ai sensi dell’articolo 192, comma 3;
Ø  qualora  il conducente non rispetti tale ordine sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 85,00 a € 338,00 pagamento in misura ridotta €.85,00, entro 5 gg. €.59,50, ai sensi dell’articolo 192, comma 6; consegue la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
Ø  Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall'accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.
Va ribadito, comunque che l'articolo 122, comma 8, Regolamento Codice della Strada stabilisce l'equivalenza dei pneumatici invernali e delle catene, per cui per essere formalmente in regola dal 15 novembre 2017 è sufficiente avere a bordo una confezione con le catene della misura giusta per la gommatura dell'auto. Sul piano della sicurezza è invece molto più conveniente montare pneumatici invernali M+S nei periodi indicati dalla legge, in quanto il comportamento dell'auto è ottimale in ogni condizione climatica e anche in caso di improvvise variazioni dell'aderenza (ghiaccio nelle zone d'ombra) o di precipitazioni inaspettate. Altra soluzione, che sta rapidamente diffondendosi, è quella di montare un treno di pneumatici all season/quattro stagioni, una tipologia di M+S che offre - come evidenzia il simbolo del fiocco di neve sul fianco - prestazioni da invernali ma che funziona anche come 'estivi' e che può dunque essere utilizzata tutto l'anno. Le norme, è utile ricordarlo, non impongono di smontare dopo il 15 aprile gli invernali (entro il 15 maggio con la tolleranza di 30 giorni stabilita dalla legge) se non nel caso che quelli montati nella brutta stagione abbiano un codice velocità inferiore a quello dei pneumatici estivi omologati e indicati sul libretto.
Tale obbligo - che vale in autostrada e su strade comunali o provinciali in cui è presente una specifica ordinanza del gestore, appositamente segnalata con cartelli stradali - resta valido anche se la strada non presenta innevamento, questo per evitare che si generino situazioni di disagio causate da veicoli bloccati durante eventuali improvvise nevicate.
Per evitare equivoci si segnala che i mezzi antisdrucciolevoli sono necessari anche per i veicoli a trazione integrale ( cioè con 4 ruote motrici).
CALZE DA NEVE:
leggere e compatte, possono essere un vero jolly conoscendone i limiti e usandole con criterio. Ad oggi le calze da neve sono legali grazie a una circolare del Ministero dell'Interno (Circ.del 5.11.2013 prot. 300/A/8321/13/105/1/2), consigliando di non sanzionare almeno finchè il Consiglio di Stato non scioglierà le controversie tra Ministero dei Trasporti (che ha bocciato nel 2012 le calze non ritenendole equiparabili alle catene) e TAR Lazio (che invece nel 2013 ha sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti, perché le calze superano severi test di durata per poter essere omologate) limitatamente alle c.d. calze da neve commercializzate con il nome AutoSock e SnowGecko oggetto della sentenza del TAR.
PNEUMATICI CHIODATI:
limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Le caratteristiche dei pneumatici con chiodo sono stabilite come detto dalla circolare ministeriale n. 58/71 del 22.10.1971 ed essa prevede:
-   la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm;
-    il numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici. Tale circolare, specifica che la circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in
autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali
rimorchi;
-   divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;
-   uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo. Inoltre, da ultimo, anche la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013 prevede che, nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, linstallazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
LE CATENE DA NEVE:

Le catene da neve sono speciali catene che si applicano tramite un sistema di ganci alle ruote motrici di un veicolo, per aumentare la presa sulla neve o sul ghiaccio (se sono del tipo rompighiaccio). Questi dispositivi supplementari, per garantire al veicolo sicurezza nella marcia su strade innevate o ghiacciate, devono consentire un incremento di aderenza sia in senso longitudinale (spunti in salita, frenatura) sia in senso trasversale (tenuta in curva).
Questi mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono
quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2), aventi il marchio di conformità alla norma UNI 11313 posto dal fabbricante nonché quelli rispondenti a quanto previsto dal decreto  del Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti  13  marzo  2002  (Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1), cioè
quelli conformi alla tabella CUNA NC 178-01 (la cui vendita tuttavia è cessata dal 31.03.2013). Possono essere usati altri dispositivi provenienti da Stati UE o SEE che anche se privi di un marchio di conformità, attestino l’idoneità all’uso attraverso altro sistema e siano corredati di documenti che garantiscano l’affidabilità a livello di informazione per l’utente.
In ogni caso, i dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti CUNA e UNI 11313. Per i veicoli pesanti la norma di riferimento è ÖNORM V5119.
Le catene sono individuate dalle misure degli pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti,    purché    rientrino nell'elenco fornito dal costruttore.
Le catene attualmente omologate si suddividono in due tipologie:
normali ----► sono le tradizionali catene che si trovano in commercio;
rompighiaccio ----► sono quelle dotate di anello o piastrina che si sporge in modo più pronunciato, tale da sviluppare più pressione sul ghiaccio al fine di provocarne la rottura, ovvero quelle dotate di anelli muniti di spigoli vivi.
Cav. Mario Ricca
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza