Con l'avvicinarsi dell'inverno, tornano in vigore le ordinanze sull'obbligo di circolazione con gli pneumatici invernali montati o con le catene da neve a bordo.
Il 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018,
scatterà l'obbligo del montaggio dei pneumatici invernali o catene a bordo sui
veicoli così come sancito dall'articolo 6 del Codice della Strada introdotto
dalla legge numero 120 del 29 luglio 2010. Va ricordato che l'applicazione di
questa norma spetta agli enti che gestiscono le singole strade che impongono o
meno questo obbligo attraverso un apposito segnale apposto nelle tratte
interessate e comunque attraverso specifiche ordinanze. Alcune Regioni dove il
clima è più rigido o le zone di montagna possono introdurre delle deroghe che
anticipano tale periodo, è il caso della Valle d'Aosta dove è scattato già il 15 ottobre u.s.. La
circolazione senza pneumatici invernali M+S - o senza dotazioni alternative,
come le catene portate a bordo - quando vige l'obbligo può essere punita con
una sanzione pecuniaria che varia in base alla tipologia di strada, come qui
sotto riportato:
SANZIONI:
Il
Codice della strada stabilisce sanzioni differenziate a
seconda che l’infrazione venga accertata su strada urbana o extra urbana.
Ø Coloro
che conducono veicoli sprovvisti di pneumatici invernali o senza avere le
catene a bordo, sulle autostrade o strade extraurbane principali o altre strade
individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
viola le disposizioni dell’art. 175, comma 2, lettera h) del Codice
della strada ed è soggetto alle sanzioni stabilite dal comma 16, con
pagamento di una somma da € 41,00
a € 169,00 pagamento in misura ridotta €.41,00, entro 5
gg. €.28,70;
ai sensi del successivo comma 17,
al conducente è intimato:
·
di non proseguire la marcia (strade extraurbane principali o assimiliata
con DM MIT) ai sensi dell’art.192
c.3 CdS;
·
di abbandonare immediatamente
l’autostrada ( indicazione da apporre sul
verbale solo nel caso di circolazione autostradale) pena denuncia ai sensi dell’art.650 C.P.
Qualora,
invece, viene accertata l’inottemperanza all’obbligo stabilito dall’ordinanza
emessa dall’ente proprietario della strada, resa nota attraverso la predetta
segnaletica, il conducente del veicolo sarà sanzionato:
Ø per la violazione (circolazione in centro abitato)
dell’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del CdS, con sanzione
amministrativa pecuniaria da € 41,00 a € 169,00 – pagamento in misura ridotta
€.41,00, entro 5 gg. €.28,70;
Ø per la violazione (circolazione fuori centro abitato)
dell’art. 6 com mi 4 lett. e) e 14 del CdS, con sanzione
amministrativa pecuniaria da € 85,00 a € 338,00 pagamento in misura ridotta
€.85,00, entro 5 gg. €.59,50;
Ø in
caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al
conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il
veicolo di mezzi antisdrucciolevoli, ai sensi dell’articolo 192, comma 3;
Ø qualora
il conducente non rispetti tale ordine sarà soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da € 85,00 a € 338,00 pagamento
in misura ridotta €.85,00, entro 5 gg. €.59,50, ai sensi dell’articolo
192, comma 6; consegue la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
Ø Se
la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall'accertamento si ha
diritto ad una riduzione del 30%.
Va
ribadito, comunque che l'articolo 122, comma 8, Regolamento Codice della Strada
stabilisce l'equivalenza dei pneumatici invernali e delle catene, per cui per
essere formalmente in regola dal 15 novembre 2017 è sufficiente avere a bordo
una confezione con le catene della misura giusta per la gommatura dell'auto.
Sul piano della sicurezza è invece molto più conveniente montare pneumatici
invernali M+S nei periodi indicati dalla legge, in quanto il comportamento
dell'auto è ottimale in ogni condizione climatica e anche in caso di improvvise
variazioni dell'aderenza (ghiaccio nelle zone d'ombra) o di precipitazioni
inaspettate. Altra soluzione, che sta rapidamente diffondendosi, è quella di
montare un treno di pneumatici all season/quattro stagioni, una tipologia di
M+S che offre - come evidenzia il simbolo del fiocco di neve sul fianco -
prestazioni da invernali ma che funziona anche come 'estivi' e che può dunque
essere utilizzata tutto l'anno. Le norme, è utile ricordarlo, non impongono
di smontare dopo il 15 aprile gli invernali (entro il 15 maggio con la
tolleranza di 30 giorni stabilita dalla legge) se non nel caso che quelli
montati nella brutta stagione abbiano un codice velocità inferiore a quello dei
pneumatici estivi omologati e indicati sul libretto.
Tale obbligo - che vale in
autostrada e su strade comunali o provinciali in cui è presente una specifica
ordinanza del gestore, appositamente segnalata con cartelli stradali -
resta valido anche se la strada non presenta innevamento, questo per evitare
che si generino situazioni di disagio causate da veicoli bloccati durante
eventuali improvvise nevicate.
Per evitare equivoci si segnala che i mezzi
antisdrucciolevoli sono necessari anche per i veicoli a trazione integrale (
cioè con 4 ruote motrici).
CALZE DA NEVE:
leggere e compatte, possono essere un vero jolly
conoscendone i limiti e usandole con criterio. Ad oggi le calze da neve
sono legali grazie a
una circolare del Ministero dell'Interno (Circ.del
5.11.2013 prot. 300/A/8321/13/105/1/2), consigliando di
non sanzionare almeno finchè il Consiglio di Stato non
scioglierà le controversie tra Ministero dei Trasporti (che ha bocciato nel
2012 le calze non ritenendole equiparabili alle catene) e TAR Lazio (che invece
nel 2013 ha
sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti, perché le calze superano
severi test di durata per poter essere omologate)
limitatamente alle c.d. calze da neve commercializzate con il nome AutoSock e SnowGecko oggetto della sentenza
del TAR.
PNEUMATICI
CHIODATI:
limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui
veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione
deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71,
prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata
dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Le caratteristiche dei pneumatici
con chiodo sono stabilite come detto dalla circolare ministeriale n. 58/71 del 22.10.1971 ed essa prevede:
-
la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a
1,5 mm;
-
il numero di chiodi per ruota
compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino
a quella più grande dei pneumatici. Tale
circolare, specifica che la circolazione dei
veicoli muniti di pneumatici con chiodi
è subordinata alle seguenti condizioni:
-
limite massimo di velocità, di 90 km/h
lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in
autostrada;
autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi
dietro le ruote posteriori;
-
montaggio di pneumatici chiodati su tutte
le ruote dei veicoli e dei loro eventuali
rimorchi;
rimorchi;
-
divieto dell'uso di pneumatici chiodati
su veicoli di peso complessivo superiore a 35
q.li;
-
uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo. Inoltre, da ultimo, anche la
direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013 prevede
che, nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1,
l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71,
prot. n. 557/2174/D del
22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
LE CATENE DA NEVE:
Le
catene da neve sono speciali
catene che si applicano tramite un sistema di ganci alle ruote motrici di un veicolo, per aumentare la presa sulla
neve o sul ghiaccio (se sono del tipo rompighiaccio). Questi dispositivi
supplementari, per garantire al
veicolo sicurezza nella marcia su strade
innevate o ghiacciate, devono consentire un
incremento di aderenza sia in
senso longitudinale (spunti in salita, frenatura)
sia in senso trasversale (tenuta in curva).
Questi
mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli
pneumatici invernali sono
quelli
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 10 maggio 2011 (Norme
concernenti i dispositivi supplementari di aderenza
per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2), aventi il
marchio di conformità alla norma UNI 11313 posto dal fabbricante nonché quelli rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 13 marzo
2002 (Norme concernenti le catene da neve destinate
all’impiego su veicoli della
categoria M1), cioè
quelli
conformi alla tabella CUNA NC 178-01 (la cui vendita tuttavia è cessata
dal 31.03.2013). Possono essere usati altri dispositivi provenienti da
Stati UE o SEE che anche se privi di un marchio di conformità, attestino
l’idoneità all’uso attraverso altro sistema e siano corredati
di documenti che garantiscano l’affidabilità a livello di
informazione per l’utente.
In
ogni caso, i dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti CUNA e UNI 11313. Per i veicoli
pesanti la norma di riferimento è ÖNORM V5119.
Le
catene sono individuate dalle misure degli pneumatici
cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell'elenco fornito dal costruttore.
Le
catene attualmente omologate si suddividono in due
tipologie:
normali ----► sono le tradizionali catene
che si trovano in commercio;
rompighiaccio
----► sono quelle dotate di anello o piastrina che si sporge in modo più pronunciato, tale da sviluppare più
pressione sul ghiaccio al fine di provocarne la rottura, ovvero quelle dotate di anelli muniti
di spigoli vivi.
Cav. Mario Ricca
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza